COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANALE MONTERANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2011 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE DI SETTIMI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 16.12.2010 (Gara: FIUMICINO CALCIO – CANALE MONTERANO dell’11.12.2010 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANALE MONTERANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2011 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE DI SETTIMI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 16.12.2010 (Gara: FIUMICINO CALCIO – CANALE MONTERANO dell’11.12.2010 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare considerato che il reclamo è stato inoltrato dalla Società CANALE MONTERANO a mezzo posta in data 24.12.2010, ossia oltre il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, previsto dall’art. 46 del C.G.S., come risulta dal timbro postale; che, pertanto, il reclamo è inammissibile in quanto proposto tardivamente; ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società CANALE MONTERANO. La tassa reclamo va incamerata.
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