COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARANOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE BERNABEI MANUEL FINO AL 31.12.2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 25 DEL 16.12.2010 (Gara: ARANOVA – CITTA’ DI CERVETERI dell’11.12.2010 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARANOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE BERNABEI MANUEL FINO AL 31.12.2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 25 DEL 16.12.2010 (Gara: ARANOVA – CITTA’ DI CERVETERI dell’11.12.2010 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo a margine, con il quale la Società ARANOVA assume che il calciatore BERNABEI si sia limitato a protestare verso l’arbitro, escludendo però che lo stesso abbia attinto il Direttore di gara con uno sputo, data la sua posizione frontale rispetto a quest’ultimo, colpito alla schiena; esaminati gli atti ufficiali, da cui emerge che il BERNABEI, dopo la convalida di una rete per la squadra avversaria, correva incontro all’arbitro e, dopo averlo offeso, lo attingeva con uno sputo ad una spalla (non alla schiena); a seguito della conseguente espulsione il suddetto calciatore continuava nelle ingiurie e minacce; considerato che da quanto descritto le doglianze della ricorrente si rilevano prive di fondamento; questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla società ARANOVA e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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