COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCAURI MINTURNO AVVERO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 90 DELL’8.1.2011 (Gara: FONTANA LIRI – SCAURI MINTURNO del 6.1.2011 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCAURI MINTURNO AVVERO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 90 DELL’8.1.2011 (Gara: FONTANA LIRI – SCAURI MINTURNO del 6.1.2011 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società SCAURI MINTURNO eccepisce contraddizioni riportate sul referto dall’arbitro, il quale distingue, nella zuffa generale, particolarmente la partecipazione di calciatori della loro squadra e non quelli della squadra avversaria. Nel referto arbitrale viene messo in evidenza che la quasi totalità dei calciatori delle due squadre usciva dal terreno di gioco in direzione dei due contendenti che, nel recinto degli spogliatoi si colpivano tra di loro. A parere della ricorrente sembra che i calciatori delle società si siano azzuffati tra di loro avendo l’arbitro individuato tra i responsabili solo quelli della Società ricorrente. Chiede per tali motivi, la Società SCAURI MINTURNO, la ripetizione dell’incontro e la rivisitazione della squalifica inflitta al calciator MARTINO GIOVANNI. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver attentamente letto gli atti di gara redatti dall’arbitro e dai due assistenti ufficiali, non può non rilevare che i fatti riportati, rispondono esattamente a quanto evidenziato dal Giudice di prime cure nella decisione di cui all’oggetto. Infatti la Terna arnitrale distingueva chiaramente tra quelli che maggiormente si rendevano colpevoli di tale condotta violenta, i quattro calciatori della Società MINTURNO. A questo punto il Direttore di gara, tenuto conto che aveva già espulso il calciatore ospite MARTINO GIOVANNI non poteva che considerare sospesa definitivamente la gara per inferiorità numerica. Per quanto attiene la richiesta di riduzione della squalifica per il calciatore MARTINO GIOVANNI questa Commissione Disciplinare ritiene che in effetti, da come si sono svolti i fatti, cioè che il MARTINO nel rientrare negli spogliatoi, dopo la sua espulsione, calciava in segno di stizza una borraccia che “casualmente” colpiva un avversario, la sanzione stessa può essere lievemente ridotta e ricondotta entro limiti di minore entità, stante la casualità del gesto. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il ricorso della Società SCAURI MINTURNO tendente alla richiesta di ripetizione della gara; di accogliere il reclamo relativo alla squalifica del calciatore MARTINO GIOVANNI riducendo la squalifica da 4 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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