COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL VITERBO POOL CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 10-12-2010 IN MERITO ALLA GARA VITERBO POOL CALCIO – CELLENO DELL’8-12-2010 CAMPIONATO 2^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL VITERBO POOL CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 10-12-2010 IN MERITO ALLA GARA VITERBO POOL CALCIO – CELLENO DELL’8-12-2010 CAMPIONATO 2^ CATEGORIA L’arbitro della gara in epigrafe riferiva nel suo referto che al 37’ del secondo tempo, sul risultato di 2 a 1 per la squadra di casa, espelleva il calciatore n. 7 del Celleno Perlorca Carlo per averle rivolto una frase gravemente ingiuriosa. Dopo la notifica dell’espulsione il calciatore proseguiva ad ingiuriarla con frasi di estrema gravità ed a minacciarla; veniva trattenuto a stento da quattro compagni di squadra ma riusciva a divincolarsi sino a raggiungere una distanza di circa 50 cm dalla direttrice di gara e solo allora veniva bloccato nuovamente dai compagni di squadra; a quel punto continuava ad insultare l’arbitro cercando più volte di divincolarsi dalla presa dei compagni di squadra che non riuscivano a farlo uscire dal terreno di gioco. In quel frangente tutti gli occupanti della panchina del Celleno entravano sul terreno di gioco per protestare nei confronti dell’arbitro ed il massaggiatore Caccaloro Mauro si avvicinava con fare minaccioso ed appoggiava la fronte su quella dell’arbitro gridandole in viso frasi ingiuriose ed attingendola sul volto con gocce di saliva stante la vicinanza dei volti. L’arbitro lo invitava ad allontanarsi ma questi, per tutta risposta, la spingeva con violenza con la pancia contro il petto, sovrastando l’arbitro di almeno 20 centimetri ed essendo più pesante di almeno 40 chili, facendola indietreggiare di almeno due metri urlandole contro insulti irrepetibili e triviali, veniva solo a quel punto trattenuto da alcuni appartenenti alla società Celleno e della squadra di casa, ma tentava più volte di divincolarsi e di raggiungere l’Arbitro con chiaro intento aggressivo. A quel punto l’Arbitro constatando che sia il calciatore Pelorca che il massaggiatore Caccaloro non abbandonavano il terreno di gioco e continuavano a tentare di divincolarsi per raggiungerla, non essendo più in condizioni psicologiche idonee per continuare a dirigere l’incontro, decideva di sospenderlo guadagnando velocemente gli spogliatoi. Il Giudice Sportivo, pur infliggendo le conseguenti sanzioni disciplinari ai tesserati del Celleno protagonisti dei fatti, riteneva che l’Arbitro non avesse messo in atto tutti i poteri previsti dal regolamento per proseguire la gara non avendo convocato il capitano della squadra per ottenere la collaborazione al fine di far allontanare i tesserati dal terreno di gioco. Avverso la decisione reclama il Viterbo Pool Calcio che, in sostanza, ne contesta l’ingiustizia in quanto frutto di una sottovalutazione della gravità dei comportamenti messi in atti dai tesserati del Celleno che avrebbero invece pienamente giustificato la decisione della direttrice di gara di sospenderla definitivamente. Sottolinea la reclamante che non va sottovalutata la circostanza che l’arbitro fosse una donna e quindi soggetto psicologicamente più vulnerabile. Aggiungeva altresì che il capitano del Celleno, malgrado l’esemplare comportamento tenuto, in quanto a dire della stessa reclamante, aveva tentato in tutti i modi di frenare e trattenere i tesserati della sua squadra più facinorosi e di riportare la calma, nulla avrebbe potuto fare di più di quello che effettivamente aveva fatto e quindi l’arbitro non avrebbe potuto invocare e sperare diversa collaborazione dallo stesso. Il reclamo è fondato per le considerazioni che seguono. La Commissione non ritiene condivisibile la considerazione svolta dalla reclamante sulla presunta fragilità psicologica della donna rispetto all’uomo, frutto di stereotipi ormai costantemente smentiti dall’impiego femminile in tutte le attività anche le più pericolose. Si deve invece tenere in debito conto, come in tutti gli episodi di aggressione all’arbitro o di violenta protesta, delle obiettive circostanze che emergono dal referto arbitrale. Nella specie le condizioni in cui si è venuto a trovare l’arbitro erano di estrema pericolosità in quanto i tesserati del Celleno protagonisti delle azioni minacciose e violente, pur trattenuti a stento da compagni ed avversari, permanevano nel terreno di gioco con fare concretamente minaccioso, e non se ne allontanavano dopo diversi minuti. Inoltre l’arbitro aveva subito un gesto di violenza consumata che le aveva provocato dolore, come riferito in sede di supplemento di rapporto, e la massa fisica del massaggiatore Caccaloro, che la sovrastava di almeno 40 chili, ed il suo atteggiamento violento anche nei confronti di coloro che lo trattenevano, faceva presagire concretamente che, se fosse riuscito a divincolarsi, avrebbe reiterato aggressioni dalle quali non si era astenuto nemmeno di fronte ad una donna di minuta costituzione. Il pericolo era quindi concreto e non era fronteggiabile dai tesserati del Celleno che pure si adoperavano che non avevano potuto evitare il gesto di violenza consumata ed il permanere dei tesserati riottosi per diversi minuti e con atteggiamenti violenti e minacciosi. A ciò si aggiunga che le espressioni minacciose e volgari pronunciate dagli stessi sono state di tale trivialità e pesantezza da svolgere un ruolo certo non secondario nell’instaurare nella malcapitata un “metus” che la rendeva totalmente inidonea a portare ulteriormente avanti la gara. Né l’arbitro avrebbe avuto il tempo ed il modo di richiamare il capitano del Celleno che già si adoperava concretamente, stante l’imminenza e la costanza del pericolo in atto.A carico del Celleno va quindi applicata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 per il comportamento messo in atto dai propri tesserati. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di applicare alla società Celleno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. La tassa reclamo va restituita.
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