COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL DIRIGENTE GALLUCCIO SIMONE (SOC. VITINIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 9.12.2010 ( Gara: VITINIA – ATL. COLLI ALBANI del 5.12.2010 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL DIRIGENTE GALLUCCIO SIMONE (SOC. VITINIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 9.12.2010 ( Gara: VITINIA – ATL. COLLI ALBANI del 5.12.2010 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, l’interessato, osserva: il reclamante riconosce di aver rivolto espressioni irriguardose all’arbitro, mentre questi si accingeva ad abbandonare l’impianto sportivo, ma esclude nella maniera più assoluta di aver avuto un contatto fisico con lo stesso, che si trovava peraltro a diversi metri di distanza. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. Valutato lo svolgimento dei fatti, così come descritto nel referto arbitrale, questa Commissione ritiene che il comportamento posto in essere dal Dirigente GALLUCCIO (spinta sul petto del Direttore di gara con entrambe le mani) vada ricondotto ad un atteggiamento di protesta, manifestato in forma veemente ed invasiva, ma senza alcun intento di violenza. Fermo restando la intollerabilità di tale condotta, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta, anche allo scopo di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce l’inibizione del Dirigente GALLUCCIO SIMONE dal 30.6.2011 al 31.3.2011. La tassa reclamo va restituita.
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