COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI CIRCEO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10/2/2011 A CARICO DEI GIOCATORI ALTOBELLI MARCO, PALMIERO DEVID, PANETTA PAOLO E SMITH ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 23/12/10 (Gara: Città di Maenza – Amatori Circeo del 19/12/10 – Campionato III° CAT. LT)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' AMATORI CIRCEO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10/2/2011 A CARICO DEI GIOCATORI ALTOBELLI MARCO, PALMIERO DEVID, PANETTA PAOLO E SMITH ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 23/12/10 (Gara: Città di Maenza – Amatori Circeo del 19/12/10 - Campionato III° CAT. LT) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: La reclamante esclude che al termine dell'incontro i giocatori Altobelli, Palmiero, Panetta e Smith, abbiano assunto atteggiamenti offensivi o minacciosi nei confronti dell'Arbitro, dal momento che l'incontro si era svolto in un clima di assoluta tranquillità, sicché non vi era alcun motivo di polemizzare nei confronti del Direttore di gara. A tale riguardo si è inoltre fatto presente che il calciatore Smith, sostituito al 20° s.t., aveva già abbandonato l'impianto sportivo, per recarsi al lavoro. La Società ricorrente ha inoltre contestato la squalifica del calciatore Mignardi Daniel per recidività in ammonizioni, in quanto il giocatore nel corso della gara non sarebbe stato ammonito, bensì direttamente espulso. Si precisa innanzitutto, a proposito del giocatore Mignardi che questi, come riportato nel referto arbitrale, che come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, al 6° del s.t. è stato ammonito “poiché tirava per la maglia un avversario fino a farlo cadere”, mentre al 28° del s.t. lo stesso calciatore è stato poi espulso per aver rivolto espressioni offensive e minacciose all'Arbitro. Nel suo rapporto, il Direttore di gara ha inoltre indicato con precisione il numero di maglia ed il nominativo dei dei giocatori (n.7 Palmiero Devid, n.11 Panetta Paolo, n.10 Smith Alessandro e n.1 Altobelli Marco) che al termine dell'incontro lo avevano tutti insieme offeso e minacciato, spingendolo verso il muro dello spogliatoio. Ribadita l'intollerabilità di tale comportamento, va tuttavia rilevato che i giocatori hanno agito nel contesto di una protesta collettiva, manifestata con atteggiamenti veementi ed invasivi, ma senza alcun intento di violenza. Le sanzioni comminate potranno pertanto essere parzialmente rivisitate. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, con l'effetto, ridurre la squalifica a carico dei calciatori ALTOBELLI MARCO, PALMIERO DEVID, PANETTA PAOLO E SMITH ALESSANDRO dal 10 febbraio 2011 al 25 gennaio 2011. Sulla restituzione della tassa di reclamo si è già deciso con il provvedimento del 20/1/11, relativo al dirigente Capponi Felice.
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