COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL CALCIATORE VIGNOLI VAIRO (SOC. FORTE AURELIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DELL’ 1/12/10 (Gara: Forte Aurelio – Pian Due Torri del 27/11/10 – Campionato JUN. REG. B).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL CALCIATORE VIGNOLI VAIRO (SOC. FORTE AURELIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DELL' 1/12/10 (Gara: Forte Aurelio – Pian Due Torri del 27/11/10 - Campionato JUN. REG. B). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, l'interessato, osserva: Il ricorrente, nel porgere le sue scuse per il gesto compiuto nei confronti dell'Arbitro, ha chiesto una riduzione della sanzione, dal momento che, a suo dire, con tale gesto egli non intendeva offendere il Direttore di gara come individuo ovvero come rappresentante della categoria arbitrale, ma soltanto esprimere, in maniera sicuramente sbagliata, il suo dissenso per l'espulsione comminatagli. Tale motivazione non può certamente incidere sulla gravità del gesto compiuto dal giocatore, il quale come riferisce l'arbitro nel suo referto, dopo essere stato espulso per aver rivolto espressioni ingiuriose al direttore di gara, si era avvicinato a quest'ultimo e gli aveva sputato contro, attingendolo sulla divisa all'altezza del petto, reiterando poi le offese anche fuori dal terreno di gioco. Ribadita l'intollerabilità e la gravità del gesto compiuto dal giocatore, gesto offensivo e volgare, che come noto, esprime il massimo disprezzo nei confronti della persona, deve quindi considerarsi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice sportivo, peraltro commisurata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, con l'effetto, conferma la squalifica del calciatore VIGNOLI VAIRO fino al 30 novembre 2011. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it