COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL COLLEFERRO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 49 DEL 5-1-11 IN MERITO ALLA GARA S. DONATO PONTINO – COLLEFERRO CALCIO DEL 14-11-2010 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL COLLEFERRO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 49 DEL 5-1-11 IN MERITO ALLA GARA S. DONATO PONTINO – COLLEFERRO CALCIO DEL 14-11-2010 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DI ECCELLENZA La Commissione Disciplinare territoriale; visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; udita, come da richiesta, la società reclamante; - rilevato che la società reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata che aveva respinto il reclamo inoltrato dalla medesima società in quanto il Giudice, pur riconoscendo che per almeno due minuti della gara la Società San Donato Pontino era rimasta in campo con dodici calciatori, non aveva poi applicato a carico della stessa la punizione sportiva della perdita della gara, ritenendo che tale fatto non aveva influenzato il regolare svolgimento della stessa; - rilevato che il direttore di gara ha riferito nel rapporto che al 43’ del secondo tempo, sul risultato di 2 ad 1 in favore della squadra di casa, la sua attenzione veniva richiamata dall’allenatore della società Colleferro che gli faceva notare come la squadra avversaria fosse in campo con dodici calciatori da almeno due minuti e che, dopo un rapido controllo, riscontrava che effettivamente la circostanza era reale e provvedeva quindi all’ammonizione del calciatore n. 11 della società S. Donato Pontino che, benchè sostituito al 41’ del secondo tempo, era rientrato sul terreno di gioco; - ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal direttore di gara e dallo stesso Giudice di prime cure, la partecipazione di un calciatore in più in una delle due squadre per un lasso di tempo apprezzabile, in pieno recupero e con il risultato in bilico, ha sostanzialmente influenzato il risultato della gara creando un ingiusto squilibrio delle forze in campo alterando senza dubbio l’assetto tecnico tattico della squadra in inferiorità numerica; - considerato, infine, che la responsabilità dell’occorso va ascritta al calciatore del S. Donato Pontino che è rientrato in campo furtivamente e con dolosa preordinazione benchè fosse stato sostituito e la sanzione conseguente a carico della società non può che essere che quella della punizione sportiva della perdita della gara; DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, applicando alla Società San Donato Pontino la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 La tassa reclamo va restituita.
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