COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. PRIMA PORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 2.12.2010 (Gara: PRIMA PORTA S.R. – CAMPAGNANO del 27.11.2010 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. PRIMA PORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 2.12.2010 (Gara: PRIMA PORTA S.R. – CAMPAGNANO del 27.11.2010 – Campionato Jun. Prov. Roma) L’A.S.D. PRIMA PORTA S.R. con il presente reclamo contesta la veridicità del contenuto del referto arbitrale, sostenundo che l’episodio da cui è scaturito il parapiglia tra i tesserati delle due Società gli sarebbe stato suggerito dall’assitente di parte della Società CAMPAGNANO. Anche in sede di audizione, la Società PRIMA PORTA nella persona del Dirigente, ha ribadito che non si sono verificati, dopo l’aggressione tra i due tesserati, nel recinto degli spogliatoi al termine del I tempo, episodi di particolare gravità tra i calciatori delle due squadre tali da provocare la sospensione dell’incontro. In pratica evidenzia la ricorrente che si è trattato di un semplice parapiglia, che non è mai degenerato in una zuffa o grave tafferuglio, escludendo tra l’altro l’ingresso nello spazio degli spogliatoi di sostenitori e che non è stata lanciata alcuna sedia dalla tribuna, che cadeva poi nell’area antistante gli spogliatoi. L’arbitro, in tale circostanza, avrebbe dovuto convocare i capitani delle squadre per invitarli a tentare di far cessare gli episodi in questione e, quanto meno, comunicare loro i motivi della decisione di sospensione della gara, Ed è essenzialmente per questo motivo che la Società PRIMA PORTA S.R. chiede la ripetizione dell’incontro, per non aver l’arbitro messo in atto la norma che in tali situazioni deve essere adottata. Questa Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente fa presente che i provvedimenti disciplinari, relativamente ai fatti accaduti a l termine del I tempo, sono stati già sanzionati con il Comunicato Ufficiale n. 78 del 16.12.2010, mentre per quanto riguarda la richiesta di ripetizione dell’incontro per la mancata convocazione dei capitani delle due squadre, si è potuto procedere solamente dopo l’audizione dell’arbitro appositamente convocato. Ed è in tale circostanza che il direttore di gara ha esplicitamente ammesso, smentendo quanto asserisce la reclamante, di aver convocato i due capitani ai quali ha più volte chiesto di intervenire per far ristabilire la calma necessaria in campo, ma che trascorsi 25 minuti senza esito, comunicava loro la sospensione definitiva dell’incontro. Da quanto sopra, emerge chiaramente che le lamentele della ricorrente sono del tutto inattendibili e che appare ineccepibile la decisione assunta dal giudice di prime cure. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso in argomento e per l’effetto, conferma la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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