COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOVILLENSE 1969 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE D’AGOSTINI ILARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 18 DEL 16.12.2010 (Gara: BOVILLENSE 1969 – ARNARA dell’11.12.2010 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOVILLENSE 1969 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE D’AGOSTINI ILARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 18 DEL 16.12.2010 (Gara: BOVILLENSE 1969 – ARNARA dell’11.12.2010 – Campionato III Categoria Frosinone) La Società BOVILLENSE 1969 ha contestato la decisione con cui il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone ha squalificato il calciatore D’AGOSTINI ILARIO fino al 30.6.2011, deducendo che il suddetto non avrebbe minimamente posto in essere alcun tentativo di colpire l’arbitro, limitandosi a protestare nei suoi confronti con espressioni irriguardose e che dopo l’espulsione avrebbe raggiunto tranquillamente gli spogliatoi. La reclamante conclude chiedendo una sostanziale riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva in rapporto agli accaduti. Per contro, dall’esame degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – emerge una dinamica dei fatti che contraddice l’assunto della ricorrente: il D’AGOSTINI espulso per offese all’arbitro, avvicinatosi al Direttore di gara, tentava di raggiungerlo con un pugno al viso, senza riuscirvi per il pronto riflesso ed allontanamento di quest’ultimo; una volta fuori dal terreno di gioco, lo stesso calciatore gli rivolgeva minacce. Quanto sopra è stato confermato dall’arbitro il quale, in sede di supplemento di referto, ha aggiunto che il D’AGOSTINI nella circostanza lo sfiorava al viso. Da tale descrizione si rileva, da parte del citato giocatore, un comportamento deplorevole, gravemente minaccioso ed aggressivo verso l’arbitro con chiari intendimenti di violenza, che rendono ampiamente congrua la sanzione inflittagli. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società BOVILLENSE 1969 e, quindi, di confermare la squalifica del calciatore D’AGOSTINI ILARIO fino al 30.6.2011. La tassa reclamo va incamerata.
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