COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL BALDUINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 25/4/2011 A CARICO DEL CALCIATORE MARINI SIMONE MARIA E FINO AL 31/3/2011 A CARICO DEL CALCIATORE MARINI EMANUELE MARIA, NONCHE’ LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE SILVESTRI FEDERICO E PER DUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIOCONDI FERNANDO. ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 56 C 5 DEL 12/1/11. (Gara: Real Balduina – Corte dei Conti del 9/1/11 Campionato di C 5 Under 21).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' REAL BALDUINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 25/4/2011 A CARICO DEL CALCIATORE MARINI SIMONE MARIA E FINO AL 31/3/2011 A CARICO DEL CALCIATORE MARINI EMANUELE MARIA, NONCHE' LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE SILVESTRI FEDERICO E PER DUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIOCONDI FERNANDO. ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 56 C 5 DEL 12/1/11. (Gara: Real Balduina – Corte dei Conti del 9/1/11 Campionato di C 5 Under 21). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: In via preliminare va dichiarata la inammissibilità del reclamo relativo al calciatore Giocondi Fernando, ai sensi dell'articolo 45 C.G.S., il quale dispone che non è impugnabile il provvedimento di squalifica dei calciatori fino a due gare. Per quanto concerne gli altri tesserati, ed in ordine alla eccessività della sanzione lamentata dalla reclamante, va ritenuta del tutto congrua ed adeguata, rispetto alla particolare violenza della sua condotta, la sanzione inflitta al calciatore Silvestri Federico, per il pugno al volto inferto all'avversario, che lo faceva cadere a terra. Ribadita la gravità e l'intollerabilità dei gesti aggressivi e reiteratamente violenti compiuti dai calciatori Marini Simone e Marini Emanuele, sia nei confronti degli avversari che di un sostenitore, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente le sanzioni loro inflitte, dal momento che appaiono in parte condivisibili le considerazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni, ed in particolare, la circostanza che i giocatori colpiti non hanno subito lesioni o danni fisici. E ciò, anche per garantire una gradualità delle sanzioni, rispetto a comportamenti simili che abbiano cagionato invece gravi conseguenze di natura fisica. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al calciatore GIOCONDI FERNANDO; di respingere il reclamo relativo al calciatore SILVESTRI FEDERICO, confermando la squalifica per quattro gare; di accogliere i reclami relativi ai calciatori MARINI SIMONE MARIA e MARINI EMANUELE MARIA e, per l'effetto, riduce le squalifiche, rispettivamente dal 25 aprile 2011 al 31 marzo 2011, e dal 31 marzo 2011 al 10 marzo 2011. La tassa di reclamo va restituita.
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