COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNO LEPINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO IN ORDINE AL ESITO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 31 DEL 13.1.2011 (Gara: ATLETICO GROTTAFERRATA – PRIVERNO LEPINI del 19.12.2010 – Campionato III Categoria Under 21 Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNO LEPINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO IN ORDINE AL ESITO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 31 DEL 13.1.2011 (Gara: ATLETICO GROTTAFERRATA – PRIVERNO LEPINI del 19.12.2010 – Campionato III Categoria Under 21 Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata che nel ribadire quanto riportato nel ricorso originario ha tenuto a precisare che l’arbitro, invitato a sostituire l’assistente di parte in quanto improvvisamente si sentiva male, non abbia provveduto a tale adempimento. Ritiene la Società reclamante che l’incontro per tale motivo debba essere ripetuto in quanto mancante per il resto della gara, della presenza dell’assistente di parte. Rimane sorpresa che l’arbitro non abbia riportato nel referto l’episodio relativo ad un malore avuto dall’ assistente di parte della Società reclamante. Esaminati gli atti ufficiali e sentito l’arbitro, il quale in un supplemento di rapporto appositamente redatto ha precisato che durante la gara, non si sono verificate irregolarità di alcun tipo, come ad esempio la mancanza dell’assistente di parte della Società LEPINI, a causa di malessere e che quindi tale avvenimento non sussiste. Questa Commissione Disciplinare Territoriale dopo aver valutato attentamente il caso in questione, ha rilevato che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante, non trovano alcun fondamento negli atti ufficiali, che costituiscono ai sensi dell’art. 31 comma 1 del C.G.S., fonte primaria e degna di fede e che in caso di contrasto prevale il contenuto del referto arbitrale. Detto ciò, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento, confermando per l’effetto la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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