COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ONANO SPORT CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FROSONI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 23 DEL 20.1.2011 (Gara: ONANO SPORT – REAL MONTEFIASCONE del 15.1.2011 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ONANO SPORT CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FROSONI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 23 DEL 20.1.2011 (Gara: ONANO SPORT – REAL MONTEFIASCONE del 15.1.2011 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ONANO SPORT CALCIO nel ritenere eccessiva la sanzione comminata al proprio calciatore FROSONI DANIELE, pone l’accento sulla casualità del gesto, nel senso che scagliava il pallone in segno di disappunto e che in modo assolutamente involontario raggiungeva l’arbitro, senza conseguenze. In effetti questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver letto gli atti di gara, si è resa conto che qualche considerazione della reclamante tenuto conto della dinamica del gesto del calciatore si può intravedere la involontarietà del gesto stesso, considerato anche che il FROSONI non ha avuto altri comportamenti all’infuori di quello sanzionato. Detto ciò, questo Organo Giudicante ritiene che la sanzione inflitta al calciatore FROSONI possa essere adeguatamente ridimensionata e ricondotta entro limiti di minore entità. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento riducendo per l’effetto la squalifica del calciatore FROSONI DANIELE al 31.3.2011. La tassa reclamo va restituita.
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