COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL100CELLEINFORMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BEGHE’ SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30 DEL 5.1.2011 (Gara: ZARLENGA PORTUENSE – REAL100CELLEINFORMA del 19.12.2010 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL100CELLEINFORMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BEGHE’ SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30 DEL 5.1.2011 (Gara: ZARLENGA PORTUENSE – REAL100CELLEINFORMA del 19.12.2010 – Campionato III Categoria Roma) La Società REAL100CELLEINFORMA in sede di reclamo e di audizione diretta, nel chiedere la riduzione della squalifica in titolo afferma che, seppur il proprio tesserato BEGHE’ SIMONE abbia effettivamente rivolto, al termine dell’incontro, una frase irriguardosa all’indirizzo dell’arbitro, non gli ha assolutamente scagliato il pallone contro, come si legge nella motivazione del provvedimento. Continua sostenendo che il gesto di rabbia si è concretizzato unicamente da parte del BEGHE’ nello sbattere il pallone a terra, escludendo che questo fosse diretto al Direttore di gara. Questa Commissione ha proceduto ad una accurata analisi degli atti ufficiali di gara, con primario riferimento, come ovvio, al rapporto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, dove è bene dettagliata la dinamica dei fatti contestati, assolutamente differente da quella prospettata dalla Società ricorrente. Infatti è ben evidenziato come l’arbitro, a fine gara, insultato ripetutamente dal BEGHE’, riusciva poi con uno spostamento ad evitare l’ulteriore gesto del calciatore che tentava di colpirlo con un calcio al pallone effettuato con i piedi. Per quanto prevede, non essendo neanche parzialmente assumibili le tesi a difesa del BEGHE’ e ritenendo che, a fronte di tali gravi e censurabili comportamenti, la sanzione sia da considerare appena congrua, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto conferma la squalifica per 5 gare a carico del calciatore BEGHE’ SIMONE. La tassa reclamo va incamerata.
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