F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 11 Aprile 2011 3) RICORSO U.S. POLIGNANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE POTENTE GAETANO FRANCESCO SEGUITO GARA POLIGNANO CALCIO A 5/LIBERTAS SCANZANO DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 11 Aprile 2011
3) RICORSO U.S. POLIGNANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE POTENTE GAETANO FRANCESCO SEGUITO GARA POLIGNANO CALCIO A 5/LIBERTAS SCANZANO DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata. La decisione veniva assunta per effetto dei comportamenti assunti dal calciatore Gaetano Francesco Potente durante la gara tra il Polignano Cacio a 5 e la Libertas Scanzano del 4.12.2010, questi – al minuto 11° del secondo tempo- veniva espulso dal direttore di gara per condotta violenta. La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto calciatore, a gioco fermo, scagliava violentemente il pallone con le mani verso il volto di un calciatore avversario. Gli argomenti proposti dalla società in epigrafe nel ricorso avverso tale sanzione, non possono essere in alcun modo accolti, in ragione proprio del comportamento tenuto dal Potente, ed in ossequio a quanto disposto dall’art. 19.4, lett. c) C.G.S.. La Corte, in ragione delle motivazioni sopra riportate ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Polignano Calcio A5 di Polignano a Mare (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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