F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 11 Aprile 2011 2) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTA AL SIG. CAROTA MARCO SEGUITO GARA SPORTING/LORETO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 11 Aprile 2011 2) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTA AL SIG. CAROTA MARCO SEGUITO GARA SPORTING/LORETO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010) L’A.S.D. Loreto Aprutino Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010, con cui veniva inflitta al massaggiatore di essa appellante, Carota Mario, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2011 per avere, in occasione della gara Sporting Ortona/Loreto Aprutino disputata il 27.11.2010 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, ripetutamente offeso con espressioni volgari e minacciato i due arbitri, persistendo in tali comportamenti anche dopo essere stato espulso, nonché per aver posto in essere atti di violenza (due calci alle scarpe e lanci di monetine una delle quali colpiva il destinatario cagionandogli lieve dolenzia) in danno, dei predetti, tanto da costringerli ad interrompere momentaneamente la partita. Propone una versione degli accadimenti, diversa da quella descritta nel referto arbitrale, che ridimensiona e minimizza le condotte antiregolamentari ascritte al Carota e chiede una riduzione della squalifica. Il reclamo non ha fondamento e va pertanto rigettato. Com’è noto, tutte le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare trovano il loro impianto probatorio, ai sensi dell’art. 35, comma 1 C.G.S. nei rapporti degli arbitri e dei loro assistenti, rapporti che, secondo una costante giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, possono essere contrari e disattesi solo nei casi in cui presentino evidenti contraddizioni, manifeste illogicità o palesi incongruenze. Nel caso in esame, le relazioni degli ufficiali di gara, particolareggiate, precise e coincidenti in ogni dettaglio, offrono una puntuale descrizione di tutte le gravi e continue violazioni disciplinari commesse dall’incolpato, descrizione che non può in alcun modo essere intaccata da differenti proposizioni gratuite e interessate. Peraltro la sanzione comminata appare del tutto adeguata alla corposa antigiuridicità delle violazioni realizzate dal Carota. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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