F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 11 Aprile 2011 1) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 900,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING/LORETO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 11 Aprile 2011 1) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 900,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING/LORETO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell’1.12.2010) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata. La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere sia dai dirigenti che dai sostenitori della reclamante nel corso della gara contro lo Sporting Ortona C5 disputata fuori casa il 27.11.2010, i quali avevano tenuto nel corso di tutta la partita un comportamento decisamente antisportivo. In particolare, la commina dell’ammenda a carico della suddetta società è stata determinata a causa delle corali ingiurie e minacce dei sostenitori della squadra ospitata contro gli arbitri in campo per tutta la durata dell’incontro, oltre al lancio di sputi che attingevano l’arbitro in più parti del corpo, senza che dirigenti ed i massaggiatori intervenissero per far cessare i comportamenti antisportivi della tifoseria. Non convince in alcun modo la giustificazione addotta dalla società ospitata secondo cui si trattava di un derby particolarmente acceso e che i soggetti presenti in tribuna non fossero dirigenti e tesserati della Loreto Aprutino, bensì semplici tifosi che indossavano la tuta sociale della squadra. Tuttavia la Corte, pur nel ritenere che detti comportamenti siano del tutto censurabili ed inaccettabili, ritiene altresì che l’ammenda di € 900,00 sembra essere eccessiva nel caso di specie Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara), riduce a € 750,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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