F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 2) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTICHIARI/LECCO DEL 6.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 2) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTICHIARI/LECCO DEL 6.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011) Con preannuncio di reclamo dell'8.2.2011 la società Calcio Lecco 1912 S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Questi in estrema sintesi i fatti: per l'intera durata della gara, i tifosi del Lecco insultavano pesantemente l'arbitro e facevano oggetto di sputi l'assistente dell’arbitro medesimo. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 14.2.2011, una memoria difensiva con la quale, preliminarmente, evidenziava la difficile situazione in cui si trova la società, continuamente chiamata a rispondere del comportamento dei propri tifosi. Inoltre, si poneva in risalto l'impegno profuso dalla reclamante nel contribuire a prevenire quegli episodi che potrebbero turbare l'ordine pubblico, ponendo in essere tutte quelle attività di prevenzione e vigilanza imposte dalla normativa federale; a riprova di ciò, si segnalava che la ricorrente non era mai stata condannata per cause attribuibili ad omissioni o ad inadeguate attività di controllo, bensì soltanto per cori proferiti da chi vuole soltanto arrecare nocumento alla società. Proprio in virtù dell'impossibilità di prevedere i fatti in oggetto, invocava l’assenza di responsabilità della società e la conseguente ingiustizia della sanzione inflittale. Si chiedeva, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, la riduzione della sanzione. All’odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della società Calcio Lecco 1912 S.p.A., nella persona dell'avv. Luisa Delle Donne, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti. La Corte visto l’art. 4, comma 3, del C.G.S., preso atto che dal rapporto arbitrale e dalla relazione del collaboratore della Procura Federale non risulta posto in essere alcuno dei comportamenti di cui all’art. 13 C.G.S. idonei ad escludere o attenuare la responsabilità oggettiva della società per i fatti commessi dalle proprie tifoserie, né la stessa società ha fornito prova inconfutabile di essi, respinge il ricorso in epigrafe indicato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo
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