F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 3) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D’ALTERIO SALVATORE SEGUITO GARA SALERNITANA/PERGOCREMA DEL 6.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 8.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 3) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D’ALTERIO SALVATORE SEGUITO GARA SALERNITANA/PERGOCREMA DEL 6.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 8.2.2011) La società Salernitana ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato nel Com. Uff. 115/DIV del 8.2.2011, con il quale il calciatore Salvatore D’Alterio è stato squalificato per 2 gare effettive “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Il referto arbitrale riporta l’episodio che ha dato origine all’espulsione del calciatore e alla conseguente sanzione con queste parole: “Al 25° del secondo tempo il n. 8 D’Alterio Salvatore viene espulso perché a gioco fermo colpiva un avversario con una spallata all’altezza del petto facendolo cadere a terra ma senza procurargli ulteriori conseguenze”. Nel proprio ricorso, la Salernitana sostiene che la valutazione del giudice sportivo non avrebbe considerato in maniera appropriata il carattere della violenza del comportamento del giocatore squalificato, rilevando che il referto arbitrale precisa l’assenza di conseguenze per l’avversario colpito. Aggiunge poi che il connotato della violenza dovrebbe essere determinato in correlazione con l’intensità del dolo del responsabile. Precisa inoltre che l’episodio sanzionato è stato originato dal fatto che il calciatore colpito non avrebbe lanciato la palla fuori dal campo per consentire a un avversario infortunato di riprendersi. Ritiene che questa situazione possa costituire circostanza attenuante. La C.G.F. osserva, quanto alla prima argomentazione, che la gravità delle conseguenze provocate da un gesto violento non influenza il giudizio sulla violenza in sé, che deve valutarsi nell’immediatezza dell’accadimento e non a posteriori per valutazione del danno. La sanzione sportiva, in altre parole, non dipende dal danno provocato, ma dal gesto violento perpetrato. Quanto alla seconda argomentazione, la C.G.F. rileva che la volontarietà dell’aggressione è confermata dallo stesso ricorso, nel quale si chiariscono i motivi che hanno spinto il calciatore squalificato ad aggredire il suo avversario. Quanto alla terza argomentazione, peraltro, va rilevato che l’uso di interrompere il gioco gettando fuori la palla in caso di infortunio non è mai stato consolidato, non costituisce un obbligo regolamentare e in certi casi nemmeno un gesto di correttezza sportiva, giacché la valutazione dell’opportunità di interrompere il gioco resta di regola affidata al direttore di gara. In ogni caso non può costituire motivo di giustificazione per il gesto violento commesso nei confronti di un avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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