F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 1) RICORSO DELLA S.S. MILAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D’AMICO FRANCESCO ANDREA SEGUITO GARA LATINA/MILAZZO DEL 31.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 112/DIV del 1.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011
1) RICORSO DELLA S.S. MILAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D’AMICO FRANCESCO ANDREA SEGUITO GARA LATINA/MILAZZO DEL 31.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 112/DIV del 1.2.2011)
Con preannuncio di reclamo del 4.2.2011 la società Milazzo S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Questi in estrema sintesi i fatti: al termine della gara indicata, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, il calciatore Francesco Andrea D'Amico, rivolgendosi ai tifosi del Latina faceva una linguaccia ed il gesto dell'ombrello. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 9.2.2011, una memoria difensiva con la quale riteneva che la sanzione fosse sproporzionata in relazione allo svolgimento dei fatti in quanto il comportamento tenuto dal D'Amico, pur censurabile sul piano giuridico-sportivo, non poteva essere considerato un atto offensivo bensì un gesto irriguardoso nei confronti del pubblico e, pertanto, la relativa sanzione non poteva essere superiore ad una giornata, come da consolidato orientamento giurisprudenziale. Si chiedeva, quindi, la riduzione della sanzione da due ad 1 giornata di squalifica. All’odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della società Milazzo, S.r.l. nella persona del dottor Calò, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti. La Corte visto l’art. 19, comma 4, C.G.S. e ritenuto che le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente non siano idonee a superare il giudizio negativo sulla specifica vicenda, soprattutto alla luce delle plurime sanzioni già tributate dalla Giustizia Sportiva al calciatore in questione respinge il ricorso in epigrafe. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Milazzo di Milazzo (Messina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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