F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 7) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2011 AL SIG. APPETITI FABIO INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 7) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2011 AL SIG. APPETITI FABIO INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011, ha inflitto al signor Fabio Appetiti la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.3.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno del 7.2.2011. L’A.S. Atletico Roma F.C. ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che il dirigente avrebbe preso parte alla contestazione improvvisata nello spogliatoio dell’arbitro, ma non si sarebbe reso protagonista di gesti eclatanti né minacciosi né, tanto meno, violenti. La ricorrente ha chiesto, in via principale, la riduzione dell’inibizione a tre settimane, con scadenza in data 11.3.2011, ovvero, in via subordinata, la riduzione nei termini ritenuti di giustizia. L’inibizione al signor Fabio Appetiti sino a tutto il 31.3.2011 è stata inflitta “perché al termine della gara si introduceva con fare violento nello spogliatoio dell’arbitro e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose”. La sanzione è stata aggravata per la sua qualifica di dirigente addetto all’arbitro. La descrizione dell’accaduto è riportata nel rapporto dell’arbitro, nel rapporto del Commissario di campo e nella relazione del collaboratore della Procura Federale. Dal rapporto dell’arbitro, emerge che a pochi minuti dalla fine della gara alcune persone, tra cui il signor Fabio Appetiti, sono entrate nello spogliatoio aprendo la porta in maniera violenta e, per quanto attiene all’interessato, l’arbitro ha specificato che urlava: “merde siete bastardi ci avete fatto perdere vergognatevi bastardi”. Nel rapporto del Commissario di campo, è indicato che “a fine gara, Mario e David Ciaccia, insieme al dirigente Appetiti hanno fatto ingresso violentemente nello spogliatoio dell’arbitro tentando di aggredirlo” e che “sono stati fermati a pochi centimetri dall’arbitro al quale hanno rivolto frasi offensive” per circa 3 o 4 minuti. La relazione del collaboratore della Procura Federale, inoltre, premesso che immediatamente dopo l’ingresso della terna arbitrale nella stanza dello spogliatoio riservata ai direttori di gara entrava un gruppo di dirigenti di 4/5 persone dell’Atletico Roma che creava una situazione di estrema confusione e tensione all’interno dello stesso spogliatoio, ha fatto presente “notavo inoltre che anche il Dirigente Addetto all’Arbitro Appetiti Fabio inveiva contro la terna con le stesse modalità sopra descritte”. La Corte ritiene che il ricorso sia da respingere in quanto gli elementi emersi da tutte e tre le fonti di prova danno conto di un comportamento di elevata gravità per il quale l’inibizione sino a tutto il 31.3.2011 è da ritenersi una congrua e proporzionata sanzione, anche in considerazione della qualifica di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dall’interessato. In particolare, tutte e tre le fonti di prova evidenziano che l’interessato ha proferito espressioni fortemente ingiuriose ed ha tenuto un comportamento notevolmente irruente. Alla reiezione del ricorso, segue l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.A. Atletico Roma F.C. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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