F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 8) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2011 AL SIG. GIUFFRÈ VINCENZO INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 8) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2011 AL SIG. GIUFFRÈ VINCENZO INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011, ha inflitto al signor Vincenzo Giuffrè la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.3.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno del 7.2.2011. L’A.S. Atletico Roma F.C. ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in primo luogo, che il signor Giuffrè non era indicato in lista, sicché sarebbe almeno dubbio che lo stesso sia stato riconosciuto dall’arbitro o dai suoi collaboratori e che, secondo il rapporto del commissario di campo, il Giuffrè non sarebbe stato affatto presente negli spogliatoi. Ad ogni buon conto, la ricorrente ha prospettato che l’interessato, anche ove presente, avrebbe esternato il suo disappunto per l’arbitraggio, ma niente di più e, ritenendo la sanzione iniqua e sproporzionata, ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito ovvero, in via subordinata, la riduzione dell’inibizione a tre settimane, con scadenza 1.3.2011, ovvero, in via ulteriormente gradata, la riduzione nei termini ritenuti di giustizia. L’inibizione al signor Vincenzo Giuffrè sino a tutto il 31.3.2011 è stata inflitta “perché al termine della gara si introduceva indebitamente con fare violento nello spogliatoio dell’arbitro e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose”. La descrizione delle vicende successive al termine della gara è riportata nel rapporto dell’arbitro, nel rapporto del commissario di campo e nella relazione del collaboratore della Procura Federale e, mentre nel rapporto del commissario di campo non è fatto riferimento alla presenza del signor Giuffrè, dal rapporto dell’arbitro emerge che a pochi minuti dalla fine della gara alcune persone, tra cui il signor Vincenzo Giuffrè, sono entrate nello spogliatoio aprendo la porta in maniera violenta e, per quanto attiene all’interessato, l’arbitro ha specificato che urlando proferiva le seguenti parole: “Bastardi siete uno scandalo se eravate a Nocera non uscivate vivi merde luridi e stronzi”, così come il collaboratore della Procura Federale, premesso che immediatamente dopo l’ingresso della terna arbitrale nella stanza dello spogliatoio riservata ai direttori di gara entrava un gruppo di dirigenti di 4/5 persone dell’Atletico Roma che creava una situazione di estrema confusione e tensione all’interno dello stesso spogliatoio, ha fatto presente nella propria relazione che anche il dirigente Vincenzo Giuffrè “urlava ed inveiva contro la terna arbitrale”. La Corte – rilevato che sulla base del rapporto dell’arbitro e della relazione del collaboratore della Procura Federale la presenza del signor Giuffrè all’interno dello spogliatoio deve ritenersi accertata -ritiene che il ricorso sia da accogliere nella parte in cui, in via ulteriormente gradata, è stata chiesta la riduzione della sanzione nei termini ritenuti di giustizia, con fissazione del dies ad quem dell’inibizione a tutto il 15.3.2011. La condotta di cui si è reso responsabile il signor Vincenzo Giuffrè, infatti, non sembra sostanzialmente discostarsi, quanto alla sua gravità, da quella tenuta dal signor Fabio Appetiti, che è stata sanzionata con l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale ugualmente a tutto il 31.3.2011 nonostante il Giudice Sportivo abbia specificato che si tratta di sanzione aggravata per la sua qualifica di dirigente addetto all’arbitro. Al parziale accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accogliemento del ricorso come sopra proposto dall’A.A. Atletico Roma F.C. di Roma riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Vincenzo Giuffrè a tutto il 15.3.2011. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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