F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 4) RICORSO DEL SIG. CIACCIA DAVIDE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 4) RICORSO DEL SIG. CIACCIA DAVIDE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011, ha inflitto al signor Davide Ciaccia la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.11.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno del 7.2.2011. L’interessato ha chiesto la trasmissione dei documenti ufficiali della gara, ma non ha proposto il ricorso nel termine di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, come previsto dagli artt. 37, comma 1, lett. a), e 38, comma 2, C.G.S., avendo invece proposto reclamo unitamente all’A.S. Atletico Roma FC ed al signor Mario Ciaccia. Di talché, non si ha luogo a provvedere sull’istanza e la tassa reclamo deve essere conseguentemente addebitata. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Ciaccia Davide e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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