F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 23 Marzo 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL NAPOLI FUTSAL/LORETO APRUTINO C5 DEL22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 396 del 3.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 23 Marzo 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL NAPOLI FUTSAL/LORETO APRUTINO C5 DEL22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 396 del 3.2.2011) Con atto erroneamente indirizzato ad un'inesistente Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 e da quest'ultima trasmesso a questa Corte, l'A.S.D. Loreto Aprutino Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie B, ha impugnato la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che aveva respinto il suo ricorso teso ad ottenere partita vinta nella gara Real Napoli/Loreto Aprutino, disputata il 22.1.2011, gara a suo avviso viziata dall'avvenuta utilizzazione, nelle file dell'avversaria, del calciatore di nazionalità paraguajana, Iribarne Sebastian Rodrigo, il quale, benchè risultasse presso il competente ufficio federale, vincolato con il sodalizio campano a far data dal 9.8.2010, doveva ritenersi privo di titolo in quanto tesserato provvisoriamente dal 16.8.2010 con la società paraguajana Universitad Autonoma di Asuncion. Chiariva,in proposito, che la F.I.G.C., pur avendo ricevuto in data 16.7.2010 richiesta di transfert del calciatore dalla Federazione Paraguajana e pur avendo ottenuto il nulla osta dalla società Real Napoli, titolare di un precedente tesseramento dell'Iribarne, aveva omesso di rilasciare il documento richiesto entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 3, all. 3 del Regolamento FIFA disciplinante i trasferimenti internazionali dei calciatori dilettanti, facultando in tal modo, sempre in base al disposto della norma succitata, la consorella sudamericana ad autorizzare il tesseramento provvisorio del calciatore in favore della società paraguajana. Insisteva, pertanto, nelle sue istanze già vanamente avanzate nel primo grado del giudizio. L'assunto veniva contestato, nelle proprie controdeduzioni dalla parte avversa la quale, premesso che all'epoca della richiesta del transfert l'Iribarne era già stato svincolato d'autorità, ex art. 1, comma 1 N.O.I.F., a causa dell'avvenuta mancata iscrizione di essa società, entro il termine perentorio del 12.7.2010, al Campionato di competenza, evidenziava che il nulla osta da essa rilasciato in data 26.7.2010 non aveva alcun valore perchè concernente la posizione di un atleta non assoggettato ad alcun vincolo e che,in ogni caso, l'eventuale tesseramento provvisorio autorizzato dalla Federazione Paraguajana dal 16.8.2010, era da considerarsi privo di effetti poichè, in tale data, l'Iribarne era gia stato nuovamente tesserato da essa controparte. Dal canto suo, l'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., con nota del 2.2.2011, precisava di non aver dato corso alla richiesta della federazione sudamericana perchè diffidatone da un fax anonimo, ancorchè corredato da una fotocopia del passaporto dell'Iribarne, ricevuto in data 12.7.2010. Il reclamo non può essere accolto. Ed invero le doglianze dell'A.S.D. Loreto Aprutino sono circoscritte ad un'ipotesi - la supposta autorizzazione al tesseramento provvisorio del calciatore in favore dell'Universitad Autonoma di Asuncion rilasciata dalla Federazione Paraguajana - che,prescindendo da ogni questione relativa alla tempestività ed alla conciliabilità col precedente vincolo già assunto dal calciatore con il Real Napoli, si fonda unicamente su di una presunzione, tutt'altro che assoluta, dedotta dalle disposizioni contenute nel Regolamento FIFA indicato in narrativa, sprovvista di ogni elemento di prova concreta, di quella prova, cioè, che la ricorrente, su cui gravava il relativo onere, avrebbe dovuto fornire a sostegno delle proprie asserzioni. Anzi, controindicazioni,sia pure indirette, possono desumersi dall'anonimo ricevuto dalla F.I.G.C., documento questo che sembra esprimere una chiara volontà del calciatore ad opporsi ad eventuali iniziative della federazione del suo paese. Trarre certezze da un corredo così incompleto ed ancorato soltanto ad una vaga possibilità per ribaltare un risultato conseguito sul campo è, all'evidenza, contrario ad ogni logica sia giuridica che sportiva. E' chiaro che, ove, in futuro, le lacune probatorie rilevate venissero colmate grazie a nuovi elementi di fondata valenza, l'attuale ricorrente potrà avvalersi degli strumenti processuali straordinari contemplati dal vigente C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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