F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 23 Marzo 2011 3)RICORSO DELL’A.S.D. LECCO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DA GIUOCO PER 1 GARA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCO CALCIO A 5/NEW TEAM CALCIO A 5 DEL 9.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 419 dell’11.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 23 Marzo 2011 3)RICORSO DELL’A.S.D. LECCO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DA GIUOCO PER 1 GARA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCO CALCIO A 5/NEW TEAM CALCIO A 5 DEL 9.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 419 dell’11.2.2011) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni sopra riportate. La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti posti in essere da alcuni sostenitori della tifoseria ospitante durante la partita di Coppa Italia Serie B A.S.D. Lecco Calcio a cinque/New Team Gorizia del 9.2.2011 i quali, secondo quanto riportato dal direttore di gara nel referto arbitrale, dal 18° minuto del secondo tempo, a seguito ad un’azione nell’area di rigore della società ospite, hanno iniziato ad insultarlo pronunciando frasi ingiuriose nei suoi confronti, le quali erano state pronunciate anche dai raccattapalle a bordo campo. Inoltre, al termine della gara, durante il saluto Fair-Play, alcuni tifosi della squadra ospitante invadevano il campo saltando dalla tribuna ed entrando anche dall’uscita di sicurezza ridossata al terreno di gioco. Per effetto di detti comportamenti alla società reclamante venivano inflitte le sanzioni in epigrafe a titolo di responsabilità oggettiva. A propria giustificazione la reclamante sosteneva che il comportamento tenuto da pochi sostenitori era stato prontamente censurato da tutto il resto della tifoseria e della dirigenza ospitante, i quali si erano tutti ragionevolmente adoperati nell’utile tentativo di isolare il comportamento dei più facinorosi e cercando in ogni modo possibile di ristabilire la calma all’interno del rettangolo di gioco. Orbene, a fronte dei fatti accaduti, la Corte – nel decretarne l’assoluta gravità - osserva altresì che, pur ritenendo censurabile il comportamento tenuto dalla tifoseria della squadra ospitante, l’ammenda di carattere economico inflitta alla reclamante risulta essere sproporzionata rispetto ai parametri generali adottati da questa stessa Corte in casi analoghi e pertanto sussiste il presupposto per una parziale riduzione della stessa; anche per effetto del contrasto emerso nel referto arbitrale ove il direttore di gara, si è limitato a dichiarare che le persone insultanti, pur non essendo state identificate sarebbero state“…sicuramente appartenenti alla società di casa…” Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Lecco Calcio a 5 di Lecco, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a € 1.000,00. Conferma nel resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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