F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 23 Marzo 2011 1) RICORSO DELL’A.S. SIMALD CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 750,00 ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE ANGILLETTA SIMONE, SEGUITO GARA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE SIMALD/REAL PESCARA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 401 del 4.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 23 Marzo 2011
1) RICORSO DELL’A.S. SIMALD CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:
AMMENDA DI € 750,00 ALLA SOCIETÀ;
SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE ANGILLETTA SIMONE, SEGUITO GARA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE SIMALD/REAL PESCARA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 401 del 4.2.2011)
Ritenuto che a seguito dell’esame del referto dell’arbitro della gara di Coppa Italia Calcio a 5 Simald C5/Pescara disputata a Roma il 1.2.2011, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha comminato alla società Simald C5 la sanzione dell’ammenda di € 750,00 per il comportamento dei propri sostenitori e la squalifica del calciatore Angilletta Simone per 4 giornate di gara per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; - che il Presidente della società Simald C5 (sig. Bruno Simonelli) ha preannunciato ricorso in data 5.2.2011 chiedendo copia degli atti e di essere ascoltato; - che in data 7.2.2011 la Segreteria dell’Organo di giustizia inviava copia della documentazione richiesta con l’avvertenza che, a norma dell’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S., i motivi del reclamo sarebbero dovuti pervenire entro il termine perentorio dei 7 giorni successivi alla data di ricezione della nota della Segreteria; - che in data 15.2.2011 perveniva alla Segreteria della Corte di Giustizia un fax a firma dei sig.ri Bruno Simonelli e Giorgio Gallozzi avente ad oggetto “Richiesta di udienza” del seguente contentuto:<< ….presa visione degli atti stessi ricevuti abbiamo constatato che quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponde all’effettivo svolgimento dei fatti. Pertanto richiediamo alla Corte di Giustizia Federale di essere ascoltati in nostra difesa>>; - che il Presidente della società Simald C5 ha depositato in data odierna un documento attestante la richiesta della presenza della Forza Pubblica; - considerato che il reclamo, peraltro genericamente motivato, è stato presentato oltre il termine di cui al citato art. 37, comma, lett. a) C.G.S., per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Simald Calcio a 5 di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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