F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbario 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 7 Aprile 2011 12) RICORSO DEL FERALPISALO’ S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PASINI GIUSEPPE;DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ FERALPISALÒ S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3365/277PF10-1/SP/GB DELL’1.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) E 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011 DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbario 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 7 Aprile 2011 12) RICORSO DEL FERALPISALO’ S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PASINI GIUSEPPE;DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ FERALPISALÒ S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3365/277PF10-1/SP/GB DELL’1.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) E 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011 DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011) Con atto del 21.1.2011, la società Feralpisalò S.r.l. anche nell’interesse del suo Presidente, signor Pasini Giuseppe, interponeva, innanzi alla C.G.F., rituale e tempestivo preannuncio di reclamo con richiesta degli atti ufficiali avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Nazionale reso pubblico con Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011 e notificata alla parte il successivo 20.1.2011 con il quale venivano irrogate le sanzioni di cui in epigrafe. La vicenda traeva origine dal deferimento della Procura federale F.I.G.C. a carico di: ● Giuseppe Pasini, Presidente e Legale rappresentante della società Feralpisalò S.r.l. per violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) e 12) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – di cui al Com. Uff. n.. 117/A del 25.5.2010, per non aver rispettato il termine del 6.8.2010 per il deposito delle schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11/A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11/B), degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) debitamente sottoscritte dal Legale rappresentante della società e dai soggetti individuati; ● società Feralpisalò S r.l. per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Con memoria trasmessa il 1.2.2011 la società bresciana argomentava l’appello precisando che le ragioni della mancata sottoscrizione della documentazione inviata il 6.8.2010 dovevano rinvenirsi sia nella circostanza del ripescaggio operato dalla Lega Pro che l’ha di fatto costretta a un vero e proprio tour de force per pianificare tutti gli adempimenti previsti per l’ottenimento della licenza Uefa sia per un improvvisa e non pianificata o conosciuta anticipazione della prima gara ufficiale al giorno 8.8.2010 fissata a seguito di sorteggio effettuato dalla Lega Professionisti Serie A con Com. Uff. n. 8 del 26.7.2010, pubblicato sul solo sito internet della Lega professionisti Serie A e casualmente conosciuto dalla reclamante il successivo 29.7.2010. Invocava, quindi, quale scriminante, la causa di forza maggiore e/o il riconoscimento dell’errore scusabile. Fissata l’udienza di discussione la Procura Federale richiamato il contenuto dell’atto di incolpazione, concludeva per il rigetto dell’appello mentre la difesa della appellante rassegnava le proprie conclusioni chiedendo l’annullamento e/o revoca della decisione gravata. La C.G.F. ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento. Risulta infatti per tabulas che dalla documentazione in atti si rileva come la società Ferlapisalò ha presentato della documentazione non idonea per motivi formali e che la stessa inviata in data 6.8.2010 non solo non riportava la firma del legale rappresentante della società ma era anche priva delle firme dei soggetti individuati. Né peraltro può essere considerata causa esimente il ripescaggio della società in considerazione del fatto che il deferimento è stato disposto non per mancanza della documentazione prevista ma per la mancata sottoscrizione della medesima. E’ altresì doveroso considerare che alla luce di quanto disposto da Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al citato Com. Uff. n. 117/A, in caso di concessione delle licenze, l’inosservanza della normativa in materia costituisce illecito disciplinare. Nella circostanza è stato, in effetti, accertato che le schede informative del delegato alla sicurezza Mod.11/A e del Vice delegato alla sicurezza Mod. 11/B degli Addetti alla Sicurezza Steward Mod. 12 non risultano debitamente sottoscritti dal legale rappresentate della società né dai soggetti individuati. In conclusione l’attribuzione della Licenza Nazionale sulla base di certune valutazioni e riscontri, implica, in ogni caso, il necessario e corretto perfezionamento di ulteriori adempimenti nei termini e secondo le modalità puntualmente prescritte, di cui, però, avuto riguardo al caso di specie, non vi è alcun riscontro. Tanto premesso la decisione del Giudice di prime cure va condivisa in quanto esente da censure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Firalpisalò S.r.l. di Salò (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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