F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbario 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 7 Aprile 2011 11) RICORSO DEL SAVONA 1907 F.B.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. PESCE ANDREA;DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ SAVONA 1907 F.B.C. S.P.A.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3346/272PF10-1/SP/GB DEL 30.11.2010 – PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 13) 15) E 16) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbario 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 7 Aprile 2011 11) RICORSO DEL SAVONA 1907 F.B.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. PESCE ANDREA;DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ SAVONA 1907 F.B.C. S.P.A.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3346/272PF10-1/SP/GB DEL 30.11.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 13) 15) E 16) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011) Con atto del 30.11.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale Andrea Pesce Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Savona 1907 FBC S.p.A., nonché la società stessa perché rispondessero, la persona fisica, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, e la società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. A questi veniva, in particolare, addebitato di aver depositato presso la Commissione criteri sportivi ed organizzativi entro il termine del 16.8.2010 (non oltre due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica), alcuna documentazione relativa alla scheda informativa riguardante il delegato e vice delegato per la sicurezza della società (con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso corredata dai documenti relativi alla nomina ed al possesso dei requisiti previsti in materia) nonché di non aver depositato entro il medesimo termine l’attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda, del Medico Responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario. L’atto di deferimento traeva origine dalle note del precedente 27 - 28 settembre con le quali la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi di questa Federazione aveva riscontrato le violazioni poi contestate. Gli incolpati, ricevuta la comunicazione dell’udienza di discussione davanti la Commissione Disciplinare Nazionale, depositavano una memoria difensiva nella quale confutavano le accuse; in particolare sulla contestata violazione del punto 11 del citato Com. Uff. n. 117/A, precisava di aver tempestivamente inviato i moduli richiesti sottolineando che gli stessi, risultavano sottoscritti dai soggetti formalmente designati a ricoprire l’incarico richiesto dalla normativa e che tale sottoscrizione equivalesse ad accettazione della nomina. Sulle residue violazioni, deducevano di aver adempiuto tra il giorno 19.8.2010 ed il successivo 27.8.2010, attribuendo tale ritardo a causa non imputabile alla medesima società ma a lentezze del Settore Tecnico che non avrebbe attestato in termini l’adempimento tempestivo. Invocavano, altresì, l’errore scusabile trattandosi di società neopromossa. Concludevano, pertanto, chiedendo il proscioglimento e, in subordine, l’applicazione della sanzione dell’ammonizione per il Pesce e dell’ammenda per la società. Al termine dell’udienza di discussione del 13.1.2011 la Commissione Disciplinare Nazionale rilevata l’inidoneità delle giustificazioni addotte ai fini di una esclusione delle responsabilità, e precisato che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, il mancato deposito di due distinti moduli – 11/A per il delegato alla sicurezza e 11/B per il vice delegato alla sicurezza – non implicavano gli estremi di un duplice inadempimento, “atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto ad un unico e omogeneo contesto di riferimento”, concludeva con l’applicazione alla società di 4 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso ed al Pesce Andrea l’inibizione per giorni 60. Contro tale pronuncia proponeva reclamo davanti a questa Corte la società Savona 1907 FBC S.p.A. chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata, la riduzione della pena irrogata e/o l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. A sostegno dell’impugnazione l’appellante, pur ammettendo, in sostanza, la tardività, dal punto di vista prettamente formale, degli adempimenti richiesti, sottolineava l’assenza di offensività concreta al bene giuridico tutelato dalla normativa speciale di cui al Com. Uff. n. 117/A. Richiamava, infine, quale attenuante, la circostanza di essere società neopromossa non in grado di attenersi, in un brevissimo lasso di tempo, alle severe disposizioni regolanti l’attività del settore professionistico. All’udienza di discussione la Procura Federale chiedeva il rigetto del reclamo. La C.G.F. ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento. Risulta, infatti, per tabulas, che gli adempimenti previsti di cui ai numeri 13, 15, e 16 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, sono stati perfezionati in palese ritardo rispetto alla data del 16.8.2010, a nulla potendo rilevare ai fini dell’esonero di responsabilità, le intempestive certificazioni pervenute dal Settore Tecnico della F.I.G.C. con riferimento alle varie figure individuate dalle disposizioni regolamentari di cui in argomento [allenatore in prima, allenatore in seconda - punto n. 13 - medico responsabile – punto 15 - operatore responsabile - punto 16]. E’ opportuno sottolineare infine che la concessione della Licenza Nazionale non necessariamente sottende il regolare integrale perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa federale di riferimento. Tanto è vero che, l’ultima parte del n. 17 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati di competenza per la stagione 2010/2011 Titolo III, dispone che in caso di concessione delle Licenze, l’inosservanza della normativa in materia costituisce illecito disciplinare. In conclusione l’attribuzione della Licenza Nazionale sulla base di certune valutazioni e riscontri, implica, in ogni caso, il necessario e corretto perfezionamento di ulteriori adempimenti nei termini e secondo le modalità puntualmente prescritte, di cui, però, avuto riguardo al caso di specie, non vi è alcun riscontro. Tutto ciò premesso la decisione del giudice di prime cure va condivisa in quanto esente da censure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Savona 1907 F.B.C. S.p.A. di Savona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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