F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 5 Aprile 2011 7) RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MICHELE CONDÒ, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE U.S. LATINA CALCIO S.R.L.; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3363/276PF10-11/SP/GB DELL’1.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 15) E 16) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AI COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 5 Aprile 2011 7) RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MICHELE CONDÒ, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE U.S. LATINA CALCIO S.R.L.; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3363/276PF10-11/SP/GB DELL’1.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 15) E 16) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AI COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011) Con procedimento dell’1.12.2010 la Procura Federale deferiva il signor Michele Condò,nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S. Latina Calcio S r.l. e per responsabilità diretta, per fatto ascrivibile al suo dirigente, la stessa società U.S. Latina Calcio,in quanto la stessa società “non ha depositato entro il termine del 27.8.2010, termine ultimo ai sensi del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, le attestazioni del settore tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento del medico responsabile e di almeno un operatore sanitario (punti 15 e 16, titolo III, dei Ccriteri Sportivi ed organizzativi)”. Per tali ragioni la Procura Federale chiedeva venisse comminata al legale rappresentante della società l’inibizione per giorni 30 ed alla U.S. Latina Calcio S.r.l. la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nella ricorrente Stagione Sportiva . Resistevano il signor Condò e la società U.S. Latina Calcio con memoria trasmessa, a mezzo fax, alla Commissione Disciplinare Nazionale in data 7.1.2011, contestando l’addebito. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 44/CDN, resa a seguito della riunione del 13.1.2011, ha accolto la tesi avanzata dalla Procura Federale nel suo deferimento ed in virtù di ciò ha condannato il signor Michele Condò alla sanzione dell’inibizione per 30 giorni e la società U.S. Latina Calcio S.r.l. alla penalizzazione di 2 punti in classifica per responsabilità diretta, ascrivibile all’operato del suo dirigente. Avverso tale decisione hanno interposto gravame il signor Condò e la società U.S. Latina con ricorso del 24.1.2011, pervenuto alla segreteria della Corte di Giustizia Federale il giorno successivo, sottoscritto dall’Avv. Giovanni Fontana, basato su 4 motivi di doglianza. Così radicatosi il contraddittorio la vertenza è stata chiamata innanzi alla Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, nell’adunanza del 23.2.2011 ed in quella sede hanno illustrato oralmente le loro tesi il rappresentante della Procura federale e l’Avv. Fontana per i ricorrenti. La vertenza è stata trattenuta per la decisione. Preliminare all’esame del reclamo è una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità e le funzioni stesse della Corte giudicante. Invero, il Com. Uff. n. 117/A, del 25.5.2010, ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle licenze nazionali relative al campionato in corso individuando la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano una licenza basata sui medesimi presupposti finalizzati alla realizzazione, da parte delle stesse, di una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti relativi ai criteri economico-finanziari, legali, infrastrutturali, nonché a quelli organizzativi e sportivi. Distinte e puntuali disposizioni sono state emanate in riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione di adempimenti specifici e di un calendario relativo agli adempimenti stessi. La scelta normativa di una struttura omogenea delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri è stata quella di considerare autonomamente ai singoli adempimenti sulla base dell’evidente presupposto della loro piena essenzialità e, conseguentemente, di considerare come illecito disciplinare, autonomamente perseguibile, ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in riferimento ad ognuno degli adempimenti previsti dal comunicato in esame. Venendo, quindi, all’analisi delle violazioni riscontrate nei confronti della U.S. Latina dalla Procura Federale, che hanno comportato le sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, di cui al Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011, occorre preliminarmente muovere dalla eccezione avanzata dalla difesa del Condò e del Latina durante la discussione orale del 23.2.2011 in virtù della quale l’Avv. Fontana lamentava il mancato preventivo visto del CONI sul comunicato federale n. 117/A del 25.5.2010 in quanto, a dire dalla difesa degli incolpati, detto Comunicato innovando le regole di iscrizione al campionato non poteva divenire operativo di effetti senza la preventiva autorizzazione del CONI. L’eccezione è infondata e conseguentemente la stessa deve essere respinta. Invero, non sussiste alcun potere di controllo del CONI sulla materia organizzativa interna delle singole Federazioni, del resto il comunicato in parola, come ricordato in precedenza era stato dettato per fornire l’elenco omogeneo degli adempimenti che le società che si iscrivono ai campionati professionisti debbono porre in essere ed attiene alla piena autonomia della federazione. Sgombrato il campo da questa eccezione preliminare occorre, ora, entrare nel merito delle vicende prendendo le mosse dal deferimento della Procura Federale che, come rilevato in narrativa, lamentava il mancato tempestivo deposito della certificazione relativa al tesseramento del medico sportivo ed a quello di un operatore sanitario. Occorre, al riguardo (sulla base di quanto rilevato nelle difese della società Latina) ricordare come l’U.S. Latina Calcio sia stata “ripescata” ed ammessa a disputare il campionato di seconda divisione della Lega Professionisti solo il 5.8.2010, mentre in precedenza la società era già in regola con tutti gli adempimenti relativi all’iscrizione al campionato di Serie D ed aveva già provveduto al tesseramento del medico sportivo il dott. Pietro Monachino, che - come risulta dalla lettera dell’11.6.2010 della sezione medica del settore tecnico federale - aveva già ricevuto anche il numero di matricola (111396) essendo sotto contratto con il Latina ed il 27.8.2011, termine ultimo per la comunicazione alla Lega Pro, di tale circostanza il Latina rende edotta la Lega avendo, in tal modo, ottemperato all’adempimento previsto che prescriveva, come detto, le necessità di disporre di un medico sportivo a garanzia degli atleti iscritti al campionato di seconda divisione, anzi dalla comunicazione dell’U.S. Latina emerge che i medici tesserati sono ben tre (oltre al dott. Monachino, di cui si è detto, anche i dottori Coletta e Martini). Alla luce di quanto sopra appare insussistente la censura mossa dalla Procura federale nei confronti dell’U.S. Latina Calcio relativa al mancato tesseramento del medico sportivo ed alla non tempestiva comunicazione di esso. Va, a questo punto, valutata la seconda censura mossa dalla Procura Federale alla società pontina, relativa al mancato tesseramento di un operatore sanitario. Anche questa censura appare priva di fondamento in quanto nella documentazione inviata tempestivamente il 27.8.2010 dalla U.S. Latina Caclio, sottoscritta dal responsabile dello staff medico, risultava indicato il signor Cristian Treviglio, operatore sanitario, all’epoca già sotto contratto con il Latina e munito di tessera federale. Pertanto, dall’analisi della documentazione prodotta, in data 27.8.2010, dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. alla Lega Pro, emerge chiaramente come siano stati pienamente adempiuti gli incombenti richiesti dal Com. Uff. n. 117/C, del 25.5.2010, finalizzati alla sicurezza della salute dei tesserati. Alla luce di quanto sopra il ricorso proposto dal signor Michele Condò e dalla U.S. Latina Calcio S.r.l. deve essere accolto. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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