F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 5 Aprile 2011 17) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. ACCARINO ADOLFO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3392/284PF10-11/SP/MG DELL’1.11.2010 -.PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI PUNTO 11) DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 5 Aprile 2011 17) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. ACCARINO ADOLFO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3392/284PF10-11/SP/MG DELL’1.11.2010 -.PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI PUNTO 11) DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011) Con ricorso ritualmente proposto, la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata: (i) al signor Adolfo Accarino, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della predetta società, la sanzione della inibizione per giorni 30 per aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, entro i termini previsti, la scheda informativa del Delegato alla sicurezza non corredata dei documenti relativi alla nomina del soggetto indicato, violando, in tal modo, l’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011; (ii) alla società, la penalizzazione di 1 punto in classifica generale, da scontare nella corrente Stagione Sportiva, per responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante, ai sensi dell’art. 4, comma 4, C.G.S.. In particolare, la ricorrente sostiene che la ritardata comunicazione del solo documento di nomina del Delegato alla sicurezza, atteso il carattere integrativo e complementare del documento stesso, può essere, al massimo, considerata come una regolarità formale e non sostanziale, con la conseguente impossibilità di sanzionare i comportamenti in questione addebitati alla società. Inoltre, in via gradata e nell’ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità della società, la ricorrente insiste per l’applicazione di un’ammenda in luogo delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, invocando i benefici sanzionatori dell’art. 24 C.G.S.. Alla seduta del 23.2.2011, sono presenti la Procura Federale, nonché, per la S.S. Cavese 1919 S.r.l. l’Avv. Cozzone, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nei ricorsi. Preliminare all’esame del complesso reclamo è una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate. Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell’apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell’art.1 C.G.S.; d’altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all’ente economico venga prescritta l’osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l’ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni. Ciò posto, la Corte, esaminati gli atti, ritiene che la mancata comunicazione del documento attestante la nomina del Delegato alla sicurezza non può essere ritenuta una semplice irregolarità: il predetto atto, invero, non è un mero documento integrativo e/o complementare, ma è parte integrante della documentazione prevista dalla norma in questione. In altre parole, si tratta di un documento autonomo che non può considerarsi depositato neanche nel caso in cui nel relativo modulo siano sostanzialmente stati indicati gli estremi del soggetto delegato e l’accettazione della nomina da parte di quest’ultimo. Dal tenore letterale della norma violata risulta, infatti, evidente (i) che la scheda informativa, di cui al Titolo III punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, doveva essere necessariamente corredata dai documenti relativi alla predetta nomina e (ii) che l’intera documentazione appena ricordata doveva essere depositata entro il 30.6.2010 ovvero non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonista. Ne consegue che, avendo comunicato una documentazione incompleta, la società si è resa responsabile della violazione delle norme sopra ricordate, con la conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. Per quanto riguarda i benefici sanzionatori previsti dall’art. 24 C.G.S., la Corte ritiene che la predetta norma non può trovare applicazione nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che la riduzione prevista dal predetto articolo avviene, tra l’altro, soltanto su proposta della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de’ Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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