F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 5 Aprile 2011 5) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. BENIGNI ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.; DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3000/359PF10-11SP/BLP DEL 18.11.2010 – PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO IV, LETT. A), PUNTO 2) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 6.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 5 Aprile 2011 5) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. BENIGNI ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.; DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. COLLINA MASSIMO, CONSULENTE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3000/359PF10-11SP/BLP DEL 18.11.2010 - PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO IV, LETT. A), PUNTO 2) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 6.12.2010) La CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale con nota del 2.11.2010, n. 3349.04/GC/AR, alcune violazioni commesse dalla società Ascoli inerenti alla partecipazione ai campionati professionistici 2010/2011. La Procura Federale, preso atto di quanto rappresentato dalla CO.VI.SO.C, deferiva con atto del 18.11.2010 alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Ascoli ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S. nonché l’amministratore unico e legale rappresentante della società stessa, Benigni Roberto ed il signor Collina Massimo consulente amministrativo e legale rappresentante della società Ascoli, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), par. IV), lett. a), punto 2) del Com. Uff. del 25.2.2010 n. 117/A.. Gli incolpati non avrebbero documentato entro il termine del 18.10.2010 il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di Aprile, Maggio e Giugno 2010. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 36 del 6.12.2010) inibiva per mesi 6 i Sig.ri Benigni e Collina e comminava 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, alla società Ascoli. Gli interessati e la società proponevano impugnazione contestando, con articolate argomentazioni, le conclusioni cui era giunta la Commissione Disciplinare Nazionale, evidenziando come la punizione, sia dei Dirigenti sia della società, fosse eccessiva e spropositata, anche alla luce di specifico precedente della Corte di Giustizia, e che il criterio del cumulo materiale adottato era erroneo e mortificava il carattere interpretativo e valutativo degli Organi Giudicanti. Veniva rilevato poi che alcuni degli inadempimenti contestati erano indissolubilmente ed imprescindibilmente connessi tra loro, anche in considerazione della difficile situazione economica dovuta ad una difficoltà finanziaria della società in considerazione altresì delle difficoltà di riscossione dei propri crediti, evidenziava altresì come per fatti sostanzialmente analoghi – sempre riferiti a violazioni connesse agli adempimenti previsti dal Com. Uff. n. 117/A - la società Ascoli ed i suoi rappresentanti erano già stati sanzionati, e quindi anche in applicazione del criterio di giustizia sostanziale non poteva essere applicata alcuna ulteriore sanzione. In sostanza tutte le violazioni erano teleologicamente legate e tali da dover essere considerate in un unico contesto. Ancora, secondo parte ricorrente, era erronea la sanzione a carico del Dott. Massimo Collina essendo egli estraneo all’Ordinamento Federale e non avendo egli alcun potere o incarico in relazione agli adempimenti connessi alle contestate violazioni. Ritiene questa Corte il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento per questi Risulta dagli atti che la CO.VI.SO.C. ha potuto accertare, senza ombra di dubbio, l’inosservanza da parte della società Ascoli degli adempimenti amministrativi-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti per ciascun adempimento. A nulla rileva il fatto evidenziato dalla difesa che tutti gli adempimenti previsti dal Com. Uff. n. 117/A, sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa federale. Al riguardo, non può avere alcuna rilevanza la circostanza, invocata nell’impugnazione, che il ritardo fosse dovuto ad improvvisi ed imprevedibili motivi di carattere organizzativo ed economico, per altro indipendenti dalla volontà della società stessa, dovendosi anzi valutare il fatto che il massimo dirigente si fosse adoperato fattivamente per superare le anzidette difficoltà. Al riguardo, osserva questa Corte che la perentorietà dei termini non ammette scusanti di sorta non essendo prevista la possibilità di una “sanatoria” che elida la portata della sanzione prevista in presenza di qualsivoglia supposta causa giustificatrice del ritardo. Né, d’altra parte, può trovare accoglimento la tesi della difesa che tende a considerare come unica violazione quelle che al contrario sono state previste dalla normativa come diversi e singoli specifici adempimenti. Trattasi, infatti, di fattispecie – ed adempimenti connessi - nettamente distinte e previste in diversi capi del più volte citato Com. Uff. n. 117/A; con la conseguenza che la violazione comporta sanzioni singole e differenti non essendo previsto nel sistema normativo né l’istituto della continuazione, né quello del concorso. Infatti nell’ambito del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, ove è prevista, per le violazioni della specie, la sanzione per ognuna delle singole infrazioni di un punto di penalizzazione, si osserva che gli Organi di Giustizia Sportiva paiono essere sforniti di qualsivoglia discrezionalità in ordine alla gradazione delle sanzioni stesse, così come di contro previsto dall’art. 16, comma 1, C.G.S., in base al quale possono essere valutate determinate circostanze aggravanti e attenuanti. A questo aggiungasi che le sanzioni di cui al citato Com. Uff. n. 117/A non prevedono nemmeno l’ipotesi di applicazione della continuazione ovvero del concorso, non essendo possibile così tenere conto nella comminazione dell’ipotesi fattuale sottoposta al vaglio degli Organi Giudicanti, i quali sono tenuti alla rigida applicazione del disposto contenuto nel comunicato medesimo senza margine di discrezionalità alcuna. Per quel che riguarda poi la posizione del Dott. Collina lo stesso è stato espressamente delegato (cfr. atto del 21.1.2010 a firma del signor Benigni Roberto allo svolgimento di ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società Ascoli, avendo altresì egli sottoscritto in data 24.6.2010 la cd. clausola compromissoria ed avendo nella qualità sempre in seno all’Ascoli Calcio trasmesso le clausole compromissorie di appartenenti alla società. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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