F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010 4) RICORSO DEL SIG. STEFANO PROTTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18 APRILE 2010 SEGUITO GARA DI CAMPIONATO PRIMAVERA TIM CESENA/CHIEVO VERONA DEL 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 213 del 23.2.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010 4) RICORSO DEL SIG. STEFANO PROTTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18 APRILE 2010 SEGUITO GARA DI CAMPIONATO PRIMAVERA TIM CESENA/CHIEVO VERONA DEL 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 213 del 23.2.2010) Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 18.4.2010, inflitta all’allenatore dell’A.C. Cesena S.p.A. a seguito della gara di Campionato Primavera TIM Trofeo Giacinto Facchetti – Cesena/Chievo Verona del 20.2.2010 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 213 del 23.2.2010) in quanto lo stesso allenatore rivolgeva all’Arbitro ed agli altri Ufficiali di gara continue locuzioni ingiuriose, gravemente offensive ed addebiti d’incapacità, reiterando poi tale comportamento all’atto dell’abbandono del recinto di giuoco, dalle gradinate e, al termine della gara, negli spogliatoi. Il signor Stefano Protti, pur rammaricandosi per il proprio comportamento, ritiene la decisione del Giudice Sportivo sproporzionata in rapporto a quanto accaduto. Lo stesso, infatti, sostiene di aver agito in maniera irriguardosa e non violenta e che dette ingiurie non sono mai trascese nella minaccia e nell’intimidazione. Rileva altresì l’errore nell’indicazione del termine “recidivo” in quanto dichiara di non aver mai assunto prima un tale comportamento. La Corte, esaminato il referto arbitrale ed udite le parti, pur riconoscendo al signor Protti l’apprezzabilità del rammarico per quanto accaduto, considera la sua condotta, peraltro reiterata, di natura gravemente irriguardosa e di esempio negativo, data anche la scarsa capacità di controllo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Stefano Protti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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