F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010 5) RICORSO DEL CALCIATORE SCARLATO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA-FROSINONE DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010 5) RICORSO DEL CALCIATORE SCARLATO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA-FROSINONE DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 217 del 2 marzo 2010, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Frosinone Scarlato Gennaro la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammonizione con diffida per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (settima sanzione); per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”. Nel referto del Direttore di gara si legge che “a fine partita il n. 6 Scarlato Gennaro del Frosinone il quale veniva nei miei confronti dicendomi : tu mi devi rispettare capito…vergognati…”. I fatti di cui è questione sono relativi all’incontro di calcio di Serie B Reggina/Frosinone del 28 febbraio 2010. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore squalificato chiedendo la riduzione della squalifica inflitta da due ad una giornata di gara, mantenendo l’ammonizione con diffida. Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di rimodulare la sanzione da irrogare al reclamante nel senso di ridurre le giornate di squalifica da due ad una con comminazione tuttavia di ammenda per € 5.000,00. A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal giocatore – che lo stesso reclamante riconosce avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione – appare tuttavia meritevole di considerazione diversa da quella operata dal Giudice Sportivo Nazionale. E ciò segnatamente sul punto della operata qualificazione delle espressioni adoperate dal calciatore reclamante come espressioni ingiuriose, laddove le stesse appaiono alla Corte più correttamente qualificabili come irriguardose. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Scarlato Gennaro, ridetermina la sanzione nella squalifica per 1 gara effettiva e l’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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