F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 23 Marzo 2011 2) RICORSO, EX ART. 39 C.G.S., DELL’A.S.D. FUTSAL DAMIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ISPRA/FUTSAL SAN DAMIANO DEL 7.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 20.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 3.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 23 Marzo 2011 2) RICORSO, EX ART. 39 C.G.S., DELL’A.S.D. FUTSAL DAMIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ISPRA/FUTSAL SAN DAMIANO DEL 7.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 20.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 3.2.2011) L’Associazione Sportiva Dilettantistica Futsal San Damiano di Arcore (Milano), con atto del 22.2.2011, ha proposto ricorso ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale competente e resa pubblica con Comunicato Ufficiale del 3.2.2011, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla suddetta contro la decisione del Giudice Sportivo del 20.1.2011 (Com. Uff. n. 28) in merito alla gara con la società Ispra del 7.1.2011, relativa al Campionato Regionale Lombardo di Calcio a 5, categoria C1), Girone A), che aveva disposto la ripetizione della gara stessa, non essendosi questa potuta svolgere nella data prevista da calendario in quanto il campo di gioco era risultato impraticabile per concomitanza di gare di altra federazione. Nel suo ricorso in revisione l’A.S.D. Futsal San Damiano contesta la decisione di inammissibilità della Commissione Disciplinare Territoriale, fondata sull’asserito mancato invio anche alla controparte – la società Ispra - del reclamo presentato alla Commissione stessa, in quanto secondo l’Associazione ricorrente è invece comprovato il tempestivo invio con raccomandata con ricevuta di ritorno di copia del reclamo alla società Ispra e d’altra parte la mancata allegazione della prova di tale invio, pure imputata all’attuale ricorrente, non è prevista da alcune norma del Codice di giustizia sportiva come causa di inammissibilità dell’impugnativa proposta. Il gravame è fondato in entrambi i suoi motivi. In primo luogo, infatti, dalla documentazione allegata risulta che l’A.S.D. Futsal San Damiano aveva in effetti regolarmente inviato per il tramite del servizio postale e con le modalità previste copia del reclamo alla controparte contestualmente all’inoltro dello stesso al Giudice competente. In secondo luogo, il fatto enunciato e addebitato alla ricorrente non è compreso tra le cause indicate dal Codice di Giustizia Sportiva, articoli 33 e 38, per una declaratoria di inammissibilità del mezzo di tutela attivato. Il ricorso deve quindi essere accolto, in quanto sono stati riscontrati, nel caso de quo, i presupposti ex art. 39, lett. e) C.G.S., per la valida presentazione di un ricorso per revocazione, avendo il giudice adito erroneamente ritenuto concretato un fatto – il mancato invio della copia del reclamo alla controparte - in realtà insussistente. Peraltro, una volta pronunciato l’annullamento della decisione impugnata della Commissione Disciplinare Territoriale competente e dovendo limitare il presente giudizio per revocazione alla sua fase rescindente, la Corte dispone il rinvio alla Commissione stessa per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto, ex art. 39 C.G.S., dall’A.S.D. Futsal Damiano di Arcore (Milano) annulla la delibera impugnata per l’insussistenza dell’inammissibilità del reclamo. Dispone l’invio degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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