F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 23 Marzo 2011 3) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA C. A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSPEDALETTI CITYTOURING/PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 414 del 9.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 23 Marzo 2011 3) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA C. A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSPEDALETTI CITYTOURING/PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 414 del 9.1.2011) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, a scioglimento della riserva assunta a seguito del preannuncio di ricorso formulato dalla società A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 414 del 9.1.2011, ha omologato il risultato della gara Ospedaletti Citytouring/Petrarca Padova Calcio a Cinque del 29.1.2011 ritenendo insussistente la presunta posizione irregolare del calciatore Basta Alessandro tesserato in favore della società Ospedaletti Citytouring. Avverso tale provvedimento il Petrarca Padova Calcio a Cinque ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10.2.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.3.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova C. a Cinque di Padova, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitare la tassa reclamo.
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