F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF 26 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 13 Settembre 2010 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAVANI EDISON SEGUITO GENOA/PALERMO DEL 24.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 242 del 25.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF 26 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 13 Settembre 2010 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAVANI EDISON SEGUITO GENOA/PALERMO DEL 24.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 242 del 25.3.2010) Con rituale e tempestivo reclamo, la U.S. Città di Palermo S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 242 del 25.3.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato al calciatore Cavani Edison la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver, al termine della gara, rivolto ad un assistente un espressione ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato l’insussistenza dell’addebito disciplinare da legittimare, comunque, l’irrogazione della squalifica di cui alla fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. Ha, pertanto, eccepito che, attesa la difficoltà di espressione nel linguaggio italiano espressa dal Cavani, quanto da lui affermato non può qualificarsi come ingiurioso né idoneo a ledere la dignità, l’onorabilità ed il decoro altrui, e le frasi proferite costituirebbero al più una manifestazione del legittimo esercizio di critica seppure espresso con toni polemici. Premessi, quindi, i buoni trascorsi disciplinari del Cavani, ha concluso in via principale chiedendo l’annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione della stessa nella misura di giustizia, anche con commutazione di una giornata di squalifica nell’ammenda. Alla udienza del 26.3.2010 sono comparsi il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti ed il calciatore Cavani il quale ha dichiarato che non era suo intendimento ingiuriare ovvero offendere gli ufficiali di gara. Ciò premesso, osserva questa Corte – Sez. I giudicante – che il reclamo è parzialmente fondato e, per quanto di ragione, va accolto. Peraltro non sussistono perplessità, né ciò è contestato, che l’espressione formulata dal Cavani fosse diretta e percepita da un Assistente al quale egli si era rivolto. Ritiene, tuttavia, questa Corte che non possa essere accreditata la portata direttamente ingiuriosa o gravemente irriguardosa di quanto da lui affermato. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo, come sopra proposto, con richiesta di procedimento d’urgenza, dall’U.S. Città di Palermo di Palermo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cavani Edison a una giornata effettiva di gara e all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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