F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF 26 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 13 Settembre 2010 1) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/ASCOLI DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF 26 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 13 Settembre 2010 1) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/ASCOLI DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010, ha inflitto alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Cesena/Ascoli del 28.2.2010, un numero limitato di suoi sostenitori, aveva rivolto ad un calciatore avversario cori costituenti espressioni di discriminazione razziale; entità attenuata ex art. 13, comma 1, lett. a) e B) e comma 2 C.G.S., per avere, la ricorrente, concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale provvedimento la società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 4.3.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 23.3.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1989 S.p.A. di Ascoli Piceno, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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