F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF 26 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 13 Settembre 2010 3) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CONSONNI LUIGI SEGUITO GARA GROSSETO/MANTOVA DEL 15.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 del 16.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF 26 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 13 Settembre 2010 3) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CONSONNI LUIGI SEGUITO GARA GROSSETO/MANTOVA DEL 15.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 del 16.3.2010) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 229 del 16.3.2010, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Raffaele De Martino la sanzione della squalifica per tre giornate effettive “per aver al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una gomitata al volto”. A seguito di tale fallo di gioco, il Consonni veniva espulso dall’arbitro, il quale nel proprio referto riportava che il Consonni era stato espulso in quanto colpiva un avversario con gomitata, volontariamente, a giuoco fermo”. L’arbitro parla di fallo verificatosi volontariamente e a giuoco fermo nei confronti di un avversario, proprio a sottolineare la gratuità dello stesso. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore, contestando, in particolare, le tre giornate di squalifica, chiedendone la riduzione ad una ovvero, in via gradata, a due. In sede di discussione il difensore del Consonni ha insistito molto sul fatto che il fallo non sarebbe avvenuto a giuoco fermo, ma chiaramente in azione, producendo fotografie a testimonianza di tale assunto e chiedendo istruttoria sul punto. Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni. Il Collegio, in disparte le fotografie scattate nell’atto del fallo di gioco, ha ritenuto di sentire telefonicamente l’arbitro Angelo M. Giancola. Quest’ultimo ha riferito al Collegio di ricordare che il fallo “era iniziato durante l’azione di gioco ed è terminato mentre lo stesso arbitrava fischiava”. Ora, al di là del fatto che appare alquanto inverosimile un caso di “fallo continuato “ nel tempo (trattandosi di una gomitata sferrata in elevazione), sembra evidente che lo stesso sia iniziato durante la fase di gioco e debba, pertanto, considerarsi avvenuto “in gioco” e non “ a gioco fermo”. Pur tuttavia dagli atti versati, muovendo ovviamente dal referto che rappresenta la prima fonte di prova, peraltro avente fede privilegiata, si evince che vi è stata la volontarietà e che si sia trattato di azione violenta nei confronti dell’avversario. Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Corte, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima. A maggior ragione, nel caso di specie, la gomitata poteva produrre anche lesioni più serie di quelle avvenute. La volontarietà c’è stata e l’arbitro, oltre a quello che ha riportato nel proprio referto, ha espulso il Consonni. D’altronde l’applicazione testuale dell’art. 19, comma 4, C.G.S. prevede, alla lettera b), tre giornate di squalifica, come sanzione minima per il calciatore resosi responsabile di condotta violenta nei confronti di altri calciatori; il tutto già comprendendo la giornata prevista per l’espulsione avvenuta in corso di gara (art. 19, comma 10 C.G.S.). Tale previsione assorbe per gravità ogni ulteriore valutazione sulla fase di gioco (se fermo oppure no), in quanto parla genericamente di condotta violenta tout court. In definitiva, il gesto del Consonni non è meritevole di attenuanti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Grosseto di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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