F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 30 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 11 Aprile 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. VALLEEAOSTE ST CHRISTOPHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIZZA ANTONIO SEGUITO GARA VALLEEAOSTE ST C./ACQUI CALCIO 1911 DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 30 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 11 Aprile 2011
2) RICORSO DELL’A.S.D. VALLEEAOSTE ST CHRISTOPHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIZZA ANTONIO SEGUITO GARA VALLEEAOSTE ST C./ACQUI CALCIO 1911 DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010)
Al termine dell’incontro tra Valleeaoste St. Christophe e l’Acqui disputata il 12.9.2010, valevole per il Campionato Interregionale Girone A il calciatore Rizza Antonio numero 12 della società Valleeaoste St. Christophe, nel corso del rientro delle squadre negli spogliatoi a gara terminata, mentre la gran parte dei giocatori si trovavano ancora sul terreno di gioco sgambettava un avversario (Ghiandi Dario). Successivamente ne colpiva un altro alla nuca (Bertogni Mirko) con il pugno aperto della mano destra ed immediatamente dopo, nello stesso frangente, lanciava il pallone verso uno degli assistenti dell’arbitro che veniva colpito alla mano destra di tanto che gli cadeva in terra la bandierina. L’arbitro non gli mostrava il cartellino per non accentuare la situazione concitata che tali accadimenti avevano provocato, comunicando ai responsabili della squadra che il Rizza era da considerarsi espulso. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale , con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010, lo sanzionava con la squalifica per 5 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Valleeaoste St. Christophe chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Rizza n. 12 era particolarmente nervoso per il risultato e che aveva subito provocazioni da parte dei giocatori avversari senza però tenere un comportamento violento e senza influire sull’andamento della gara che oramai era terminata. Aggiungeva infine che il calciatore si era immediatamente ravveduto cessando spontaneamente il suo comportamento, e che egli non aveva assolutamente intenzione di colpire l’assistente dell’arbitro – né altre persone – quando aveva lanciato il pallone. Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento. Ed infatti la condotta del giocatore si è concretizzata in più azioni contrarie alle norme regolamentari con una pluralità di soggetti colpiti che giustifica pienamente la sanzione irrogata. Il fatto che il tutto sia avvenuto al termine della gara non può avere alcuna esimente, così come ininfluente è il fatto che non vi siano stati danni a carico dei soggetti colpiti. Infatti le condotte violente poste in essere non possono essere elise dal fatto che nessuna conseguenza si è verificata in capo ai soggetti colpiti. Altrettanto è a dirsi circa la impossibilità di positivamente valutare la circostanza posta in rilievo dal reclamante per cui con il lancio del pallone non si voleva colpire nessuno dato che la presenza di più soggetti ancora sul terreno di gioco fa presumere la previsione e la conseguente accettazione comunque della possibilità che qualcuno in ogni caso potesse essere colpito, cosa che infatti è realmente accaduta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Valleeaoste St Christophe di Saint Christophe (Aosta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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