F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 30 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 11 Aprile 2011 3) RICORSO DELL’A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BEDIN MATTEO SEGUITO GARA ESTE/SANDONAJESOLO DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 30 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 11 Aprile 2011 3) RICORSO DELL’A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BEDIN MATTEO SEGUITO GARA ESTE/SANDONAJESOLO DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010) La Corte di Giustizia Federale,letti gli atti; - rilevato che la società A.C. Este ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che infliggeva al calciatore Bedin Matteo la squalifica per tre gare effettive “ per avere, a gioco fermo, colpito al volto con una manata a palmo aperto un avversario “, (Com. Uff. n. 35 del 22.9.2019); -rilevato che la società reclamante non contesta la sussistenza del fatto antiregolamentare attribuito al proprio tesserato ma deduce, a parziale giustificazione del calciatore, che lo stesso avrebbe dato una manata al petto e non al volto di un avversario dal quale in precedenza aveva ricevuto un pugno nel fianco; -ritenuto che dette circostanze non possono essere prese in considerazione in quanto non riportate nel rapporto arbitrale; -ritenuto, conseguentemente, per la efficacia del principio posto dall’art. 35.1 C.G.S., che il provvedimento sanzionatorio deve fondarsi unicamente sulle emergenze del referto del Direttore di gara e che, tenuto conto delle stesse, la sanzione appare congrua e proporzionata al comportamento antiregolamentare tenuto dal Bedin. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Este S.r.l. di Este (Padova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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