F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 30 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 11 Aprile 2011 1) RICORSO DELL’U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PERUZZI LORENZO SEGUITO GARA PIANESE/SPORTING TERNI DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 30 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 11 Aprile 2011
1) RICORSO DELL’U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PERUZZI LORENZO SEGUITO GARA PIANESE/SPORTING TERNI DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010)
La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti osserva:
- la U.S. Pianese ha proposto reclamo, con richiesta di riduzione, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, pubblicata con Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010, con la quale infliggeva la squalifica per tre gare effettive al calciatore Peruzzi Lorenzo “ per aver, a gioco fermo, colpito un avversario con una violenta manata al volto”. La società ricorrente contesta che il proprio tesserato abbia posto in essere una condotta violenta , così come giudicata dal Direttore di gara, assumendo, al contrario, che il Peruzzi avrebbe, involontariamente, colpito con una manata un avversario nell’atto di divincolarsi dallo stesso. Il reclamo non può essere accolto. Infatti prive di rilevanza sono da ritenersi le deduzioni della reclamante ritenuto che il comportamento violento tenuto dal Peruzzi è stato accertato e riferito dall’arbitro nel suo rapporto munito di efficacia probatoria privilegiata a norma dell’art. 35.1 C.G.S.. La condotta tenuta dal calciatore integra di conseguenza la fattispecie di cui all’art. 19 comma 4 lett b) C.G.S.. La misura minima della pena edittalmente prevista e correttamente applicata dal G.S., è, pertanto, insuscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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