F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 10.03.2011 (70) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società Potenza Sport Club Srl); ANTONIO DE ANGELIS (all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la Società AS Anastasio Salvatore), ANTONIO LOPIANO (all’epoca dei fatti dirigente collaboratore della Società Potenza Sport Club Srl), LUCA EVANGELISTI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AC Martina Srl) E DELLE SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl, AS ANASTASIO SALVATORE, AC MARTINA Srl, (nota n. 939/1392pf09-10/SP/AM/ma del 9.8.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 10.03.2011 (70) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società Potenza Sport Club Srl); ANTONIO DE ANGELIS (all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la Società AS Anastasio Salvatore), ANTONIO LOPIANO (all’epoca dei fatti dirigente collaboratore della Società Potenza Sport Club Srl), LUCA EVANGELISTI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AC Martina Srl) E DELLE SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl, AS ANASTASIO SALVATORE, AC MARTINA Srl, (nota n. 939/1392pf09-10/SP/AM/ma del 9.8.2010). Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: ● il Sig. Postiglione Giuseppe, all’epoca dei fatti presidente del Potenza Sport Club Srl; ● il Sig. De Angelis Antonio, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la AS “Anastasio Salvatore”; ● il Sig. Lopiano Antonio, collaboratore del Potenza Sport Club Srl; ● il Sig. Evangelisti Luca, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AC Martina Srl; ● la Società Potenza Sport Club Srl (matr. 690373); ● la Società AS “Anastasio Salvatore” (codice 690414); ● la Società AC Martina Srl (codice 29520); per rispondere: Postiglione Giuseppe, della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 1, comma 1, CGS, per aver effettuato scommesse, per interposta persona, e per avere, attraverso la costituzione di un centro scommesse, ubicato in via L. Ariosto n. 29 di Potenza, dapprima denominato “Game Over”, poi “Betting”, gestito dalla “Global Service – Piccola Società coop. A r.l.” di cui egli condivideva ogni interesse, anche se formalmente intestato a terzi, accettato scommesse, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell’ambito della FIGC, specificati nel deferimento; De Angelis Antonio, della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall’art. 6 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 1, comma 1, CGS per aver effettuato e accettato scommesse direttamente e agevolato scommesse di altri, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell’ambito della FIGC specificati nel deferimento; Lopiano Antonio della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 1, comma 1, CGS per aver effettuato scommesse direttamente e agevolato scommesse di altri, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell’ambito della FIGC, specificati nel deferimento; Evangelisti Luca, della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 6, comma 1, CGS, per aver, nel corso della stagione sportiva 2007- 08, in concorso con altre persone non identificate, incontrato e comunicato più volte al Postiglione l’esito finale di alcune partite di quel campionato, agevolando le scommesse di quest’ultimo con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, consentendo in tal modo al Postiglione di poter effettuare le relative scommesse sportive su pronostici già “noti” riguardanti le predette partite, il cui risultato era stato preventivamente concordato e conosciuto solo da coloro che avevano aderito al pactum delle pianificate irregolarità sportive; la Società Potenza Sport Club Srl (codice 690373) della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per quanto ascritto ai propri tesserati; la Società AS “Anastasio Salvatore” (codice 690414) della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato; la Società AC Martina Srl (codice 29520) della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato. I difensori dei deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali contestano le accuse e chiedono il proscioglimento. Alla riunione del 3.3.2011 il Procuratore Federale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:5 (cinque) anni con proposta di preclusione per Postiglione Giuseppe, 3 (tre) mesi di squalifica per De Angelis Antonio, 1 (uno) mese di inibizione per Lopiano Antonio, 2 (due) anni di inibizione per Evangelisti Luca, 3 (tre) punti di penalizzazione per la Società Potenza Sport Club Srl, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società AS Anastasio Salvatore; ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società AC Martina Srl. I difensori della Società Potenza Sport Club, Postiglione Giuseppe, Evangelisti Luca, AS Anastasio Salvatore si sono riportati alle proprie memorie difensive insistendo per il proscioglimento dei propri assistiti. Il difensore di Postiglione Giuseppe ha chiesto anche l’acquisizione della comunicazione 2.2.2011 della Società Cogetech con la relativa richiesta di informativa 16.11.2010 a firma del medesimo difensore. Nessuno è comparso per De Angelis, Lo Piano e AC Martina Srl Preliminarmente va ribadito che principi e norme processuali del procedimento penale non possono essere trasferiti sic et simpliciter nel processo sportivo regolato dalle norme proprie dell’Ordinamento sportivo. Come criterio generale di giudizio va altresì premesso che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dai deferiti Lopiano e De Angelis vanno valutate non tanto in base a generiche ed opinabili considerazioni sulla moralità dei dichiaranti quanto in relazione all’esistenza di riscontri intrinseci ed estrinseci. Come ulteriore premessa di metodo questa C.D.N. intende ribadire l’inconferenza nel presente procedimento disciplinare di fatti e circostanze dedotti dalle difese dei deferiti che non sono oggetto di contestazione e che riguardano solo ordinamenti (e procedimenti) diversi da quello sportivo. Per quanto attiene alla richiesta di acquisizione della comunicazione 2.2.2011 della Società Cogetech, essa deve essere disattesa stante la sua irrilevanza. Il documento, che vorrebbe costituire una sorta di inammissibile testimonianza scritta proveniente da una Società privata non tesserata, è generico, privo di valore probatorio, di garanzia di genuinità e di capacità di attestazione; esso riferisce valutazioni del tutto estranee alla contestazione disciplinare ed insignificanti ai fini del decidere. Tra l’altro l’attestazione risulta essere stata richiesta dal difensore del Postiglione alla Società Cogetech (cfr. lett. 16/11/2010 ) a fini del tutto diversi dal presente procedimento e per attestare fatti estranei a quelli qui contestati. Da ultimo si osserva che la gran parte delle scommesse contestate ai deferiti sono state effettuate in agenzie facenti capo ad operatori diversi dalla Cogetech. Una imponente mole probatoria fa ritenere accertata la responsabilità del Postiglione, del Lopiano e del De Angelis per quanto attiene la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS in relazione alle scommesse ripetutamente effettuate in varie località e presso diverse agenzie, meglio descritte nel deferimento. Sul punto le univoche e concordanti dichiarazioni auto ed etero accusatorie del De Angelis e del Lopiano trovano molteplici riscontri. In particolare l’intercettazione telefonica n. 23251 del 13.4.2008 ore 11.52 non lascia adito a dubbi così come il messaggio inviato il 12.4.2008 alle ore 19.43 dal De Angelis al Postiglione. Inoltre il De Angelis ha fornito all’A.G.O. numerose ricevute di scommesse effettuate per conto del Postiglione. Infine anche il gestore dell’Agenzia Mister Toto, sentito dalla P.G. in data 4.9.2008 ha confermato quanto riferito dal De Angelis. Pertanto appare certo che il Lopiano ed il De Angelis, oltre a scommettere in proprio, hanno effettuato e, comunque, hanno facilitato ingenti e ripetute scommesse effettuate dal Postiglione nell’ambito di una complessa ed articolata (oltre che intensamente antisportiva) attività speculativa da questi posta in essere in violazione delle norme regolamentari della FIGC. La Società Potenza Sport Club Srl (per responsabilità diretta ed oggettiva) e la Società Anastasio Salvatore (per responsabilità oggettiva) rispondono dei fatti addebitati ai loro tesserati. Sanzioni congrue per tali violazioni, ritenuta l’applicabilità al Lopiano ed al De Angelis dell’art. 24 CGS, appaiono quelle di cui al dispositivo. A conclusioni difformi occorre pervenire per quanto attiene gli altri capi d’incolpazione. Per quanto riguarda l’ipotizzata gestione per interposta persona del centro scommesse ubicato in Potenza, Via Ariosto 29, gli indizi a carico del Postiglione non appaiono sufficienti ad un’affermazione di responsabilità. In particolare le intercettazioni telefoniche indicate nel deferimento si prestano a diverse interpretazioni e non può escludersi che le ambigue parole pronunciate dal Postiglione e dai suoi interlocutori si riferissero non già ad un’agenzia già aperta ma ad un progetto poi mai realizzato. Per quanto riguarda invece i fatti addebitati all’Evangelisti va detto che sul punto le dichiarazioni del Lopiano e del De Angelis hanno un diverso impatto probatorio sul presente procedimento in quanto riferiscono elementi appresi de relato e valutazioni personali tratte da tali elementi, senza offrire alcun riscontro. E’ certamente molto sospetto che il Postiglione dopo gli incontri con l’Evangelisti, manifestasse certezze sui risultati di gare e che tali certezze venissero trasfuse in scommesse. Ma non abbiamo la prova né che tali certezze provenissero da illecite “Informazioni”, né che tali informazioni provenissero dall’Evangelisti né , tanto meno, che esse fossero il frutto di combinès. P.Q.M. Proscioglie Evangelisti Luca e la Società AC Martina nonché Postiglione Giuseppe e la Società Potenza Sport Club limitatamente all’ipotesi di accettazione di scommesse presso l’agenzia di Potenza Via L. Ariosto 29. Per quant’altro infligge le seguenti sanzioni: inibizione per anni 2 (due) a Postiglione Giuseppe, inibizione per mesi 6 (sei) a Lopiano Antonio, squalifica per mesi 9 (nove) a De Angelis Antonio, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella presente stagione sportiva e € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda per la Società Potenza Sport Club, ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) per la Società AS Anastasio Salvatore.
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