F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 10.03.2011 (71) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società Potenza Sport Club Srl); ANTONIO LOPIANO (all’epoca dei fatti dirigente del Settore Giovanile della Società Potenza Sport Club Srl), ANTONINO PANE (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Anastasio Salvatore), ANASTASIO PANE (all’epoca dei fatti tesserato per la Società AS Anastasio Salvatore), ROCCO QUARATINO (all’epoca dei fatti Direttore generale del Settore Giovanile della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLE SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl, AS ANASTASIO SALVATORE (nota n. 938/1393pf09-10/SP/AM/ma del 9.8.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 10.03.2011 (71) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società Potenza Sport Club Srl); ANTONIO LOPIANO (all’epoca dei fatti dirigente del Settore Giovanile della Società Potenza Sport Club Srl), ANTONINO PANE (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Anastasio Salvatore), ANASTASIO PANE (all’epoca dei fatti tesserato per la Società AS Anastasio Salvatore), ROCCO QUARATINO (all’epoca dei fatti Direttore generale del Settore Giovanile della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLE SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl, AS ANASTASIO SALVATORE (nota n. 938/1393pf09-10/SP/AM/ma del 9.8.2010). Con atto del 9.8.2010 la Procura Federale ha deferito alla scrivente Commissione: ● Postiglione Giuseppe, Presidente, all'epoca dei fatti, del Potenza Sport Club Srl; ● Pane Antonino, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'AS Anastasio Salvatore; ● Pane Anastasio, tesserato, all'epoca dei fatti, dell'AS Anastasio Salvatore; ● Lopiano Antonio, responsabile, all'epoca dei fatti, del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl; ● Quaratino Rocco, Direttore generale, all'epoca dei fatti, del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl; ● la Società Potenza Sport Club Srl; ● la Società AS Anastasio Salvatore, per rispondere: il Postiglione, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, a) per aver stipulato con l'AS Anastasio Salvatore Srl la scrittura privata 19.07.2006 con evidenti ed esclusivi fini di lucro, contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti dall'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e per averne omesso il deposito presso gli Uffici Federali competenti; b) con riferimento all'art. 10, comma 1, stesso Codice (art. 8, comma 1 ante riforma 2007) per aver avuto contatti, in occasione della stipula della scrittura privata in questione, con soggetti inibiti quali Pane Antonino e Pane Anastasio; c) in relazione all'art. 91, comma 1, della NOIF, per avere omesso, quale Presidente del sodalizio, ogni cautela, controllo e vigilanza sull’effettiva sistemazione logistica dei calciatori tesserati per il settore giovanile del Potenza Sport Club Srl, minorenni, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali, che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport (1992, Commissione Tempo Libero dell'ONU), principi cui rigorosamente si attiene l'attività giovanile della FIGC; d) per aver indotto i propri tesserati Antonio Lopiano e Rocco Quaratino, corresponsabili del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl, a concludere contratti dal contenuto non conforme alle norme federali con i genitori dei ragazzi tesserati per la citata Società, con evidenti fini di lucro personale; il Pane Antonino, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, a) per aver acconsentito alla stipula della scrittura privata 19.07.2006 con il Potenza Sport Club Srl, demandandone la materiale sottoscrizione al figlio Pane Anastasio, privo di poteri di rappresentanza, con evidenti ed esclusivi fini di lucro, contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti all'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e per averne omesso il deposito presso gli Uffici federali competenti; b) con riferimento all'art. 19, comma 8, stesso Codice (art. 17, comma 8 ante riforma 2007) per aver rappresentato la Società di cui era Presidente in attività rilevanti per l'Ordinamento sportivo nonostante fosse inibito; il Pane Anastasio, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, a) perché, pur non avendone titolo, avrebbe sottoscritto la scrittura privata 19.07.2006 con il Potenza Sport Club Srl in luogo ed in nome del padre e Presidente dell'AS Anastasio Salvatore Calcio Srl, Sig. Antonino Pane, con evidenti ed esclusivi fini di lucro, contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti all'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e per averne omesso il deposito presso gli Uffici federali competenti; b) con riferimento all'art. 19, comma 8, stesso Codice (art. 17, comma 1 ante riforma 2007) per aver rappresentato la Società di cui era tesserato, pur non avendone titolo, in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo, nonostante fosse inibito; il Lopiano Antonio ed il Quaratino Rocco, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per aver dapprima fattivamente operato, quali collaboratori di Anastasio Pane, nell'ambito dell'esecuzione dei patti contenuti nella scrittura privata del 19.07.2006, contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti all'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, e per aver poi sottoscritto contratti dal contenuto non conforme alle norme federali con i genitori dei ragazzi tesserati per il Potenza Sport Club Srl per meri fini di lucro personale e del Sig. Giuseppe Postiglione; le due Società sportive, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS (art. 2, comma 4 ante riforma 2007), in relazione a quanto contestato ai rispettivi Presidenti, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, stesso Codice (art. 2, comma 4 ante riforma 2007), per quanto contestato agli altri tesserati. Secondo la Procura Federale il Presidente Postiglione, in data 19.07.2006, avrebbe sottoscritto una scrittura privata con l'AS Anastasio Salvatore, rappresentata dal suo Amministratore Unico Sig. Antonino Pane, con la quale le avrebbe appaltato la gestione dell'intero settore giovanile dell'AS Calcio Potenza Srl, pattuendo, tra l’altro: la durata triennale dell'accordo; l'impegno della Società Potenza ad iscrivere tutte le formazioni ai campionati del settore giovanile a spese della Società Anastasio; l'impegno della Società Potenza a corrispondere alla Società Anastasio, per ogni atleta del settore giovanile che fosse approdato alla prima squadra, una serie di "bonus" a partire da € 300,00 (€ trecento/00) per giungere sino ad € 3.000,00 (€ tremila/00), a seconda del numero di partite disputate con la formazione maggiore; per i giovani che fossero stati ceduti direttamente a Società esterne, la somma realmente incassata sarebbe stata suddivisa in parti eguali fra le due Società; tutte le spese sostenute per affrontare i campionati, ivi comprese anche le ammende, sarebbero state a carico della AS Anastasio Salvatore; per tutti gli impegni assunti l'amministratore unico della AS Anastasio Salvatore, Sig. Antonino Pane, rilasciava ampia e definitiva fideiussione personale. A parere della Procura Federale la scelta operata dal Postiglione di affidare il settore giovanile del Potenza all'AS Anastasio Salvatore sarebbe stata dettata, oltre che da intenti speculativi, anche dal fatto che la famiglia Pane, nelle persone del padre Antonino e dal figlio Anastasio, disponeva già di un settore giovanile ed era proprietaria di un complesso alberghiero in prossimità di Potenza, denominato “Hotel Cavaliere Gran Relais”, con annesso impianto sportivo idoneo alle esigenze di una scuola calcio ed a quelle del settore giovanile di una Società militante in serie C. La famiglia Pane, dal suo canto, avrebbe lucrato sia sotto il profilo della possibile cessione di giovani calciatori con il ricavo netto del 50%, sia nella prospettiva di percezione dei bonus di cui sopra, sia con l'acquisizione delle rette della scuola calcio e di quelle relative al vitto e all'alloggio dei ragazzi che soggiornavano presso la sua struttura alberghiera, vista la maggior affluenza che si sarebbe verificata in virtù del tesseramento dei ragazzi per Società militante nel settore professionistico. Peraltro, al termine della prima stagione sportiva, dopo che la Società Anastasio aveva di fatto costituito il settore giovanile del Potenza trasferendo a quest'ultima Società i suoi tesserati, sarebbero sorti problemi tra il Postiglione e la famiglia Pane poiché quest'ultima avrebbe lamentato di non essere grado di far fronte a tutte le spese che si era accollata per la gestione dell'intero settore, cosicché il Postiglione, agli inizi della stagione sportiva 2007/08, avrebbe deciso di farsi carico delle spese dei tesseramenti e delle assicurazioni, lasciando fermo il resto del contenuto della citata scrittura privata. Ciononostante il Sig. Anastasio Pane avrebbe ceduto di fatto il suo contratto a Rocco Quaratino e Giuseppe Lopiano, da lui stesso presentati al Postiglione come suoi collaboratori, che venivano quindi tesserati per il Potenza Sport Club Srl e collaboravano fra loro quali dirigenti del settore giovanile della Società mantenendo, come struttura di riferimento, quella della famiglia Pane, dapprima lasciando ad Antonino Pane gli introiti dell'attività ricettizia e poi cercando di accaparrarsi il tutto e offrendo al Pane una somma forfettaria per gestire tutta la struttura. Sempre a dire della Procura durante questo secondo anno di gestione del settore giovanile, sarebbero state poste in essere, ai danni dei ragazzi tesserati e dei loro genitori, azioni scorrette, in quanto il Sig. Quaratino avrebbe sottoscritto, sia come Dirigente del Settore Giovanile del Potenza, che come Direttore generale della "ldea '96 di R. Quaratino", Società che avrebbe avuto in gestione, all'epoca, l’intero settore giovanile del Potenza, veri e propri contratti che, a fronte della corresponsione di € 5.600,00 (€ cinquemilaseicento) in undici rate mensili, avrebbero dovuto garantire ai ragazzi la partecipazione ai campionati Berretti e Allievi Nazionali, vitto e alloggio, trasporto scolastico, allenamenti altamente professionali, partecipazione a gare ufficiali ed a tornei, trasporto ed alloggio per trasferte esterne, abbigliamento sportivo, allenatori professionisti, Direttore sportivo, possibilità di inserimento nella rosa della 1^ squadra e segnalazione a Società di categoria superiore italiane ed estere con eventuali provini, senza che in seguito nulla di tutto ciò si verificasse; Il Quaratino ed il Lopiano avrebbero gestito in proprio il settore giovanile intascando direttamente i soldi ottenuti da alcune sponsorizzazioni oltre che dai contratti anzidetti, tanto che, verso la fine dell'inverno inizio primavera 2008, la convivenza all'interno del Potenza del Quaratino e del Lopiano sarebbe diventata piuttosto difficile, al punto che il Quaratino si sarebbe dimesso ed il Lopiano sarebbe poi stato allontanato dal Postiglione, che gli avrebbe imputato di essersi intascato direttamente i soldi di alcune sponsorizzazioni, quelli relativi a contratti con i genitori dei giovani calciatori, nonché di aver percosso, insieme al Quaratino, il Sig. Anastasio Pane per convincerlo a tirarsi indietro e gestire loro da soli e in proprio il settore giovanile. Si è difesa la Società deferita, depositando memoria, eccependo, quanto ai fatti concernenti la conduzione del settore giovanile e scolastico della Società, l’intervenuta prescrizione in relazione ai fatti concernenti la stagione sportiva 2006/2007 e sostenendo che, quanto a quelli di cui alla stagione successiva, non sarebbe dato comprendere quale sia la violazione contestata, ammettendo peraltro l’illiceità del solo contratto sottoscritto dal dirigente Quaratino con il genitore del calciatore Volpe. Il predetto dirigente, a dire della Società, sarebbe stato immediatamente allontanato, una volta scoperto il fatto. Si è difeso il Postiglione eccependo anch’egli l’intervenuta prescrizione, al pari del Sig. Antonino Pane, difesosi anche quale legale rappresentante della AS Anastasio Salvatore. Alla riunione del 3.3.2011 la Procura ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Postiglione e per il Pane Anastasio e per il Quaratino anni 2 di inibizione, per il Pane Antonino mesi 15, per il Lo Piano 1 anno, per la Società Potenza € 15.000 (€ quindicimila/00) di ammenda e per la Società Anastasio € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda. Le difese dei deferiti hanno chiesto l’assoluzione dei loro assistiti. La difesa del Postiglione ha previamente chiesto acquisirsi agli atti del processo la documentazione concernente il procedimento penale a carico di Lo Piano e Quaratino, che peraltro è stata ritenuta irrilevante; la Commissione ritiene che dalla documentazione di cui trattasi non si possono desumere elementi utili ai fini della decisione. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le conclusioni delle parti, osserva, in via pregiudiziale, che, nella specie, l’eccepita prescrizione opera, ai sensi dell’art. 18 CGS vigente all’epoca dei fatti, esclusivamente per la responsabilità delle Società sportive con riferimento ai comportamenti posti in atto dai loro tesserati in relazione all’annata calcistica 2006/2007. Conseguentemente l’AS Anastasio Salvatore deve essere mandata indenne da ogni responsabilità ascrittale in ordine ai comportamenti dei suoi tesserati, mentre la Società Potenza deve essere mandata indenne esclusivamente dalla responsabilità conseguente i soli capi di incolpazione di cui ai punti a) b) attribuiti al Postiglione, atteso che per tali punti la data di prescrizione decorre dal momento della firma dell’atto, avendo fatto il deferimento espresso riferimento al momento della “stipula” dell’accordo dedotto in limine litis. La prescrizione, invece, non opera per le condotte ascritte ai dirigenti delle Società, non essendo decorso in loro favore il termine di cui al citato art. 18 CGS dell’epoca. Quanto al merito si osservi che la scrittura privata firmata il 19.07.2006 conferisce la gestione del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl alla AS Anastasio Salvatore ed è palesemente contraria alle norme del diritto sportivo, poiché persegue fini di lucro del tutto estranei al calcio praticato nel Settore Giovanile e Scolastico, che, come notorio, ha come fondamentale scopo lo sviluppo di finalità tecniche, didattiche e sociali (art. 1 Regolamento SGS), riconoscendo il solo diritto alla percezione del "Premio di preparazione" regolato dall'art. 96 delle NOIF All’uopo è sufficiente leggere gli artt. nn. 5 e 6 della citata scrittura privata, che regolano le condizioni economiche dell’accordo, il cui contenuto è peraltro stato confermato anche dal Sig. Anastasio Pane nella sua deposizione del 21/6/10. A ciò si aggiunga che la detta scrittura privata, contenendo pattuizioni economiche sul tesseramento, sull'impiego e sulle cessioni di calciatori "giovani", avrebbe dovuto essere ritualmente depositata presso la Lega e/o il Settore di competenza, mentre nella specie non risulta che tale incombente sia stato eseguito, come del resto ammesso anche dal Sig. Anastasio Pane in sede di deposizione in data 21.6.10. Anche tale omissione costituisce una palese violazione della normativa federale. Si noti, inoltre, che, come correttamente denunciato dalla Procura, nell'epigrafe della ridetta scrittura privata, l'AS Anastasio Salvatore risulta essere rappresentata dal suo Presidente ed Amministratore Unico, Sig. Antonino Pane, pur essendo stata firmata dal Sig. Anastasio Pane, come dallo stesso esplicitamente ammesso in sede di deposizione in data 21.6.10. Anche tale circostanza implica una precisa violazione alla normativa del diritto sportivo. Peraltro ambedue i Sigg.ri Pane risultavano all’epoca dei fatti, essere inibiti fino al 31.12.2007, giusta delibera del G.S. di 2° grado presso il C.R. Basilicata del SGS, confermata dalla CAF con il C.U. n. 16/C del 10.1 1.2005, con la conseguenza che essi non avrebbero potuto porre in essere, perlomeno fino al 31/12/07, l’attività svolta ed il Postiglione non avrebbe potuto, né dovuto, stipulare con loro alcun contratto avente riflesso in ambito federale. Né la circostanza di essere divenuto tesserato nel mese di agosto 2006 è sufficiente ad escludere la responsabilità del Postiglione, atteso che è da ritenere logico che i suoi rapporti con i Pane, proprio in virtù del citato accordo, siano intercorsi anche successivamente a tale data. A ciò si aggiunga anche che il Sig. Giuseppe Postiglione, ponendo in essere i comportamenti di cui sopra ed in particolare conferendo la gestione del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl alla AS Anastasio Salvatore, si è di fatto disinteressato, (cfr. deposizione Sig. Anastasio Pane del 21.6.10) per almeno due stagioni sportive (2006/07 e 2007/08), della gestione del settore giovanile della Società della quale era Presidente, trascurando ogni controllo sulle condizioni di vita ed ambientali dei propri giovani tesserati (cfr deposizione di Quaratino e Lopiano), percependo, comunque, i contributi federali di settore (cfr. deposizione di Pane Antonino), così perseguendo esclusivi fini di lucro. Risulta, inoltre, dal contesto tutto delle dichiarazioni rese dal Lopiano, dal Quaratino e dai Sigg.ri Pane, che il Postiglione avesse un chiaro interesse economico personale nel far sì che i propri tesserati Antonio Lopiano e Rocco Quaratino, corresponsabili del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl, concludessero contratti dal contenuto non conforme alle norme federali con i genitori dei ragazzi tesserati per la citata Società (cfr deposizione del Lopiano). Anche nei comportamenti dei Sigg.ri Rocco Quaratino ed Antonio Lopiano debbono ravvisarsi aspetti sanzionabili, poiché costoro, oltre a gestire i ricavi delle sponsorizzazioni - (cfr deposizione Lopiano del 16.6.10) - hanno sottoscritto contratti (cfr. contratto con tal Sig. Vacca sottoscritto dal Quaratino e cfr. deposizione del Lopiano) in contrasto con la normativa federale, traendo profitto personale (il Quaratino) e/o per conto del Sig. Giuseppe Postiglione (il Lopiano). Dalla documentazione in atti ed in particolare dai documenti sopra citati, risulta infatti provato che i due deferiti hanno dapprima operato, quali collaboratori di Anastasio Pane, nell'ambito dell'esecuzione dei patti contenuti nella scrittura privata del 19.07.2006, contenente clausole in contrasto con i dettami federali e con i principi sanciti all'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e poi hanno sottoscritto o consentito di realizzare contratti dal contenuto non conforme alle norme federali con i genitori dei ragazzi tesserati per il Potenza Sport Club Srl per meri fini di lucro. All’accertata responsabilità dei rispettivi legali rappresentanti consegue quella diretta della Società sportiva Potenza ex art. 4, comma 1, CGS ed a quella dei dirigenti consegue quella oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS. La Commissione Disciplinare Nazionale, P.Q.M. • dichiara l’estinzione della violazione regolamentare per intervenuta prescrizione per l’AS Anastasio Salvatore; • dichiara l’estinzione della violazione regolamentare per intervenuta prescrizione in ordine alla sua presunta responsabilità conseguente i soli capi di incolpazione di cui ai punti a) b) attribuiti al Postiglione, per la Società Potenza Sport Club; • irroga le seguenti sanzioni: per il Postiglione, per il Pane Anastasio e per il Quaratino anni 2 (due) di inibizione ciascuno, per il Pane Antonino mesi 15 (quindici) inibizione, per il Lopiano 1 (uno) anno di inibizione, per la Società Potenza € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) di ammenda.
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