F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011 (323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DE CECCO (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), Società DELFINO PESCARA 1936 Srl ▪ (nota N°. 5563/540 pf10-11/AM/ma del 15.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011 (323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DE CECCO (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), Società DELFINO PESCARA 1936 Srl ▪ (nota N°. 5563/540 pf10-11/AM/ma del 15.2.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) nei confronti di De Cecco Giuseppe e dell’ammenda di € 37.000,00 (€ trentasettemila/00), in danno della Delfino Pescara 1936 Srl, nonché il difensore dei deferiti, la quale si è riportato alle memorie difensive depositate e ha concluso per il proscioglimento o in subordine per l’applicazione di una sanzione minima, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. De Cecco Giuseppe, Presidente della Delfino Pescara Srl, e quest’ultima Società (di seguito detta la “Società”) per rispondere, rispettivamente: • il Signor De Cecco Giuseppe, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del CGS, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.10.2010; • la Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente. I motivi della decisione Sul rilievo che il dispositivo del lodo arbitrale è stato notificato l’8 novembre 2010 e la parte motiva il successivo 9 dicembre 2010, con memoria difensiva del 9 marzo 2100 la Società deferita ha denunciato “errata lettura e interpretazione” dell’art. 8, comma 15, del CGS, avendo la Procura Federale fatto decorrere il termine dell’adempimento del lodo dalla comunicazione del dispositivo e non già dalla comunicazione della motivazione. Si sostiene fra l’altro che, nel silenzio della citata norma sul “dies a quo”, il riconosciuto diritto ad agire per la nullità dei lodi arbitrali (art. 30, comma 4, dello Statuto), per la cui impugnazione occorre la conoscenza della motivazione, mal si coniuga con la previsione di una sanzione disciplinare comminata prima che l’obbligato abbia la possibilità di impugnare. Nel rilevato silenzio della norma, appare conducente evocare il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, secondo cui “la portata precettiva di una decisione va desunta non solo dalla statuizione espressa nella sua parte dispositiva ma anche dalle enunciazioni contenute in motivazione che su di esse incidono, cosicché il disposto che esprime il decisum attribuendovi rilevanza esterna “quale atto di chiusura del procedimento deliberatorio conoscibile dalle parti”, né integra né tanto meno può sostituire la motivazione, siccome essa rappresenta elemento indispensabile per la sussistenza della pronuncia giurisdizionale e per l’individuazione della sua incidenza sul rapporto dedotto in causa (cfr per tutte Cass. n. 10499/2002, n. 9415/2000)” (così, testualmente, Cass. 13.4.2006, n. 8697). E in tema di decisioni di commissioni tributarie la Suprema Corte, dopo aver annotato che “il dispositivo … non integra e non può sostituire la decisione medesima …” ha statuito che “la presenza del solo dispositivo si traduce dunque nell’inesistenza (non mera nullità) della decisione” (così, Cass. 17.7.2000, n. 9415). Se è vero, quindi, che la decisione viene ad esistenza solo quando l’atto contenga sia il dispositivo che la parte motiva, è di tutta evidenza che il termine di cui all’art. 8, comma 15, del CGS debba decorrere dal momento in cui all’obbligato sia comunicato l’atto nella sua interezza. Considerato che, nel caso di specie, la parte motiva è stata comunicata il 9.12.2010 e che le obbligazioni di cui al lodo sono state novate mercé l’accordo sottoscritto il 30.12.2010 e, pertanto, nei termini fissati dalla ricordata norma, non è dato riscontrare nella condotta tenuta dai deferiti alcuna violazione delle norme federali. Restano assorbiti gli altri motivi. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie gli incolpati dagli addebiti contestati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it