F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011 (338) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CAFFO (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Vibonese Calcio Srl), Societá US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 5831/32pf10-11/AM/ma del 23.2.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66 del 14.03.2011
(338) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CAFFO (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Vibonese Calcio Srl), Societá US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 5831/32pf10-11/AM/ma del 23.2.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dalla US Vibonese Calcio Srl (d’ora in avanti, anche detta la “Società” ovvero la “Vibonese”), ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per giorni 7 (sette) per il Sig. Giuseppe Caffo e quella della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società, osserva quanto segue. Il Deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Giuseppe Caffo,
all’epoca dei fatti in contestazione Presidente e Legale rappresentante della Società, e la US Vibonese Calcio Srl per rispondere, rispettivamente:
● Il Sig. Giuseppe Caffo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) ed art. 8, comma 15, del CGS, per non aver provveduto, nei termini di rito stabiliti, al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 19 giugno 2009;
● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. La Società si è costituita nel procedimento depositando memoria e n. 1 documento e chiedendo sia il proprio proscioglimento che quello del Sig. Caffo. A sostegno della propria richiesta, la Vibonese, non contestando sostanzialmente l’addebito, ha addotto come giustificazione del ritardo con cui è stato effettuato il disposto
pagamento (peraltro, di una somma non rilevante, e cioè poco più di trecento euro), esclusivamente ad una disfunzione organizzativa interna alla Società, determinata dal contestuale passaggio dell’incarico di responsabile societario dal Sig. Santo Gurzillo al Sig. Giuseppe Giovanni Caffo. Motivazione Il deferimento è fondato e va accolto. Le argomentazioni poste a sostegno della richiesta di proscioglimento avanzate dalla Vibonese non sono accoglibili. Ciò che conta, ai fini della valutazione della fondatezza, o meno, del deferimento proposto, è l’accertamento del mancato rispetto dei termini di rito stabiliti per il pagamento, che, nel caso di specie, non risultano essere stati rispettati. A nulla valgono, quindi, le argomentazioni difensive, anche in considerazione della loro genericità. Non si è trattato, difatti, di un ritardo dovuto a un evento dipeso da forza maggiore, ma, a voler seguire il ragionamento della Vibonese, da una disfunzione organizzativa di cui, in ogni caso, la stessa Società, ed i suoi organi, sono responsabili. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. In accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Giuseppe Giovanni Caffo e della US Vibonese Calcio Srl e, per l’effetto, commina al primo la sanzione dell’inibizione di giorni 7 (sette) e alla Società la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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