F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (227) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), PIETRO LO MONACO (amministratore delegato e legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa ▪ (N°. 3569/123pf10- 11/SP/gb del 7.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011
(227) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), PIETRO LO MONACO (amministratore delegato e legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa ▪ (N°. 3569/123pf10- 11/SP/gb del 7.12.2010).
Letti gli atti;
Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 7 dicembre 2010 nei confronti di: Antonino Pulvirenti, Presidente della Società Calcio Catania Spa per violazione di cui all’art. 1, comma 1,CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/20, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali entro il 30 giugno 2010 la licenza d’uso dell’impianto; Pietro Lo Monaco, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa per violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/20, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali entro il 30 giugno 2010 la licenza d’uso dell’impianto; la Società Calcio Catania Spa per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. Lette le memorie depositate in giudizio da tutti i soggetti deferiti nelle quali, premesso che il criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze nazionali prevede il deposito in via alternativa della licenza d’uso o della licenza di esercizio dell’impianto, si rileva che la licenza d’uso sarebbe stata tempestivamente depositata in data 30 giugno 2010. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
• ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00) per il Sig. Antonino Pulvirenti;
• ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00) per il Sig. Pietro Lo Monaco;
• ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00) per il Calcio Catania Spa.
Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti. Rilevato che una attenta lettura del Titolo II del Sistema delle Licenze nazionali consente di rilevare al punto 1 che le Società dovevano depositare “il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare” ed al punto 2. “la licenza d’uso o di esercizio del suddetto impianto”. Considerato che la documentazione di cui al punto 1 riguarda la disponibilità dell’impianto che si intende utilizzare, quella di cui al punto 2 la utilizzabilità dell’impianto consentita dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Valutato che la licenza d’uso depositata dal Catania Calcio quale conferita nel documento proveniente dal Comune di Catania non è altro che una attestazione inerente alla esistenza della convenzione d’uso mentre la licenza di esercizio correttamente rilasciata dal Questore di Catania risulta depositata in data 6 luglio 2010 e dunque in violazione del termine perentorio assegnato del 30 giugno 2010. Ritenuto che alla luce di tali considerazioni il deferimento deve essere accolto. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
• ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00) per il Sig. Antonino Pulvirenti
• ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00) per il Sig. Pietro Lo Monaco
• ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00) per il Calcio Catania Spa.
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