F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (287) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO DANUBIO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Bologna FC 1909 Spa, attualmente tesserato per la Società ASD Tor Sapienza), DANIELE SABBATANI (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Società Bologna FC 1909 Spa), GIANCARLO MAROCCHI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente responsabile del settore giovanile per la Società Bologna FC 1909 Spa), FRANCESCA MENARINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa ▪ (nota N°. 4624/1176pf09- 10/SP/blp del 18.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67 del 21.03.2011 (287) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO DANUBIO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Bologna FC 1909 Spa, attualmente tesserato per la Società ASD Tor Sapienza), DANIELE SABBATANI (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Società Bologna FC 1909 Spa), GIANCARLO MAROCCHI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente responsabile del settore giovanile per la Società Bologna FC 1909 Spa), FRANCESCA MENARINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa ▪ (nota N°. 4624/1176pf09- 10/SP/blp del 18.1.2011). La Procura Federale con atto del 18 gennaio 2011 ha deferito a questa Commissione il giovane calciatore Ciro Danubio, il Sig. Daniele Sabbatani in qualità di dirigente della Società Bologna FC 1909 Spa, il Sig. Giancarlo Marocchi in qualità di responsabile del settore giovanile della Società Bologna FC 1909 Spa, la Sig.ra Francesca Menarini in qualità di Presidente della Società Bologna FC 1909 Spa (cariche tutte ricoperte all’epoca dei fatti), nonché la Società Bologna FC 1909 Spa, contestando: al calciatore Danubio la violazione degli artt. 1 comma 1, CGS, 40 commi 3 e 3 bis, NOIF, 10 commi 2 e 6, CGS; al Sabbatani la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6, CGS in relazione agli artt. 39, 40 e 66 comma 4, NOIF; al Marocchi la violazione degli artt. 1 comma 1, CGS e 40 commi 3 e 3bis, NOIF in relazione all’art. 10 comma 2, CGS; alla Menarini la violazione dell’art. 1 comma 1, 10 commi 2 e 4 CGS, 40 commi 3 e 3 bis NOIF; alla Società Bologna FC 1909 Spa la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2, CGS. Era accaduto che la Società Bologna FC, secondo gli accertamenti svolti dalla Procura Federale su segnalazione della Segreteria del Settore giovanile e scolastico, nella stagione sportiva 2009/2010 aveva tesserato a titolo temporaneo il calciatore Ciro Danubio, nato il 4 marzo 1995, proveniente dalla Società ASD Tor Sapienza di Roma e residente in Roma unitamente al proprio nucleo familiare, senza inviare al Settore Giovanile la richiesta di deroga al tesseramento, prevista dall’art. 40 comma 3 NOIF, così incorrendo il calciatore Danubio nel fatto di aver disputato nelle file della Società Bologna FC numerose gare del Campionato Nazionale Giovanissimi senza essere in possesso del regolare tesseramento; il dirigente Sabbatani nel fatto di aver attestato sulle distinte di gara della Società Bologna FC, che tutti i calciatori e quindi anche il Danubio erano in regola con il tesseramento; il responsabile del settore giovanile Marocchi nel fatto di aver omesso di richiedere la prescritta deroga federale in occasione del tesseramento del giovane calciatore di cui trattasi; la Presidente Menarini nel fatto di aver sottoscritto la variazione del tesseramento del giovani calciatore pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa federale. Avverso siffatto deferimento insorgono Daniele Sabbatani e la Società Bologna FC 1909 con memoria 12 marzo 2001, tempestivamente comunicata, istando per il proscioglimento, ovvero, in subordine, per l’applicazione di sanzione pecuniaria contenuta nei minimi edittali. Deducono i resistenti che il Marocchi aveva inoltrato all’Ufficio Tesseramenti della LNP il modello di variazione tesseramento del calciatore Danubio e che il 4 settembre 2009 l’Ufficio Tesseramenti aveva concesso a far data dal 28 agosto 2009 il visto di esecutività per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva tra il giovane calciatore e la Società, di guisa che il Marocchi aveva ritenuto che non si dovesse procedere ad altri adempimenti, essendosi il tesseramento del calciatore del tutto perfezionato. Deducono altresì che il Marocchi aveva agito in buona fede e che il Sabbatani, nel sottoscrivere le distinte dei calciatori della Società Bologna FC 1909, non era incorso in alcune responsabilità, non essendogli dovuta la conoscenza della effettiva regolarità dei tesseramenti e, più in generale, dell’attività svolta dallo stesso Marocchi. Alla riunione odierna, la Procura Federale, illustrati i contenuti del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento ed ha proposto le seguenti sanzioni disciplinari: per il Danubio la squalifica di 4 (quattro) gare ufficiali; per il Sabbatani l’inibizione di anni 2 (due); per il Marocchi e la Menarini l’inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno; per la Società Bologna FC Spa 1909 la penalizzazione di 7 (sette) punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). I deferiti, comparsi a mezzo del loro difensore, si sono riportati alla memoria che hanno illustrato, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate. Per la Società deferita è comparso il Direttore Generale Sig. Pedrelli. È altresì comparso in udienza il calciatore Danubio, accompagnato dai genitori. Nessuno è comparso per la Sig.ra Menarini ed il Sig. Marocchi, che non hanno contro dedotto. Questa Commissione osserva quanto segue. Appare corretto il richiamo contenuto nella parte motiva del deferimento che è onere della Società interessata di indagare sulla sussistenza di tutti gli elementi utili a realizzare correttamente, con riferimento all’ordinamento federale, il tesseramento del calciatore che non ha compiuto il sedicesimo anno d’età, che l’art. 40 comma 3, NOIF subordina alla comprovata residenza del nucleo familiare del giovane calciatore da almeno sei mesi nella regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento, oppure che ha sede in una provincia di altra regione confinante con quella di residenza, prevedendosi altresì che, in caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi, il tesseramento può essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione e frequenza scolastica del calciatore. Pacifica in quanto documentalmente provata e neppure contestata dai resistenti la circostanza che il nucleo familiare del calciatore Danubio era rimasto residente in Roma, altrettanto pacifica è risultata l’ulteriore circostanza, ammessa dal Marocchi in sede di audizione dinnanzi l’organo inquirente, che la Società deferita non aveva chiesto alla Presidenza Federale la concessione della deroga per il tesseramento del giovane calciatore prevista dall’art. 40 comma 3 bis, NOIF, sicchè tale tesseramento era avvenuto disattendendo la normativa vigente in materia. Né può costituire un elemento esimente dalla responsabilità il fatto dedotto dal Marocchi e ribadito dai resistenti che il visto di esecutività per il tesseramento del calciatore Danubio rilasciato dalla LNP aveva indotto la Società a ritenere che nessun altro adempimento fosse dovuto, trattandosi di normativa in materia di tesseramento di giovani calciatori di contenuti inderogabili, che non ammettono alternative alle disposizioni NOIF contenute nell’art. 40 commi 3 e 3 bis sopra richiamato. Il deferimento va pertanto accolto, ritenendosi equo adottare sanzioni di minore entità rispetto al chiesto. P.Q.M. infligge al calciatore Danubio Ciro la squalifica per 2 (due) gare ufficiali; alla Sig.ra Francesca Menarini l’inibizione di mesi 2 (due); al Sig. Sabbatani Daniele l’inibizione di mesi 2 (due); al Sig. Marocchi Giancarlo l’inibizione di mesi 4 (quattro); alla Società Bologna FC 1909 Spa la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso nel Campionato Giovanissimi Nazionali e l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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