F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68 del 21.03.2011 (194) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ASTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI DA PARTE DELLA PRIMA SQUADRA NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL’AMMENDA DI € 350,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 38 del 10.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68 del 21.03.2011 (194) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ASTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI DA PARTE DELLA PRIMA SQUADRA NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL’AMMENDA DI € 350,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 38 del 10.12.2010). Letti gli atti: Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 15 settembre 2010 nei confronti di: Paolo Consigli, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Asta Taverne per violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 CGS con riferimento all’art.30 dello Statuto FIGC per aver sporto denuncia nei confronti di altro tesserato con riferimento a fatti di reato perseguibili a querela della persona offesa, senza aver richiesto ne’ ottenuto dal Consiglio Federale la preventiva deroga al vincolo di giustizia la società ASD Asta Taverne a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per rispondere della violazione ascritta al proprio tesserato Preso atto della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana in data 3 dicembre 2010 con la quale, a seguito di istanza di patteggiamento, il calciatore Consigli è stato squalificato per mesi 2 e giorni venti e la Società penalizzata di punti due in classifica generale oltre ad un’ammenda di euro 350,00 Letto il ricorso proposto dalla ASD Asta Taverne con il quale si eccepisce la carenza di poteri nel delegato alla rappresentanza della Società all’udienza del 3 dicembre 2010 e, per l’effetto, si chiede in via principale l’annullamento della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale ed una nuova trasmissione degli atti alla stessa Commissione, in via subordinata la riforma della decisione di primo grado con la sola irrogazione dell’ammenda Preso atto che, nelle more della fissazione del presente giudizio, la Corte di Giustizia Federale, investita del ricorso per revocazione ex art. 39 CGS, l’ha dichiarato inammissibile. Ascoltato per la Società il difensore il quale ha insistito nelle domande formulate con il proprio ricorso. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso rimettendosi alle decisioni di questa Commissione Rilevato che appare logico sospendere il presente giudizio sino alla pubblicazione della motivazione della decisione della Corte di Giustizia giacchè allo stato non è dato sapere per quale ragione il ricorso in quella sede proposto sia stato dichiarato inammissibile. P.Q.M. Sospende il presente giudizio e dispone l’acquisizione, non appena possibile, della motivazione della decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale III Sezione sul ricorso per revocazione ex art.39 CGS proposto dalla A.S.D. Asta, deciso nella riunione del 14 gennaio 2011.
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