F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2011 (325) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO REXHO E MARTINO ANDREA PASCALI (calciatori attualmente tesserati per la Soc. US Pergocrema 1932 Srl), GIANLUCA MINNITI (dirigente della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) E DELLE SOCIETA’ US PERGOCREMA 1932 Srl E AC PAVIA Srl (nota n. 5615/811pf10-11/AM/AA/ma del 16.2.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2011
(325) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO REXHO E MARTINO ANDREA PASCALI (calciatori attualmente tesserati per la Soc. US Pergocrema 1932 Srl), GIANLUCA MINNITI (dirigente della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) E DELLE SOCIETA’ US PERGOCREMA 1932 Srl E AC PAVIA Srl (nota n. 5615/811pf10-11/AM/AA/ma del 16.2.2011).
Con provvedimento del 16.2.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare:
1) Mario REXHO, calciatore attualmente non tesserato;
2) Mario Andrea PASCALI, calciatore attualmente tesserato per la Società US Pergocrema 1932 Srl;
3) Gianluca MINNITI, dirigente della Soc. US Pergocrema 1932 Srl;
4) La Società US PERGOCREMA 1932 Srl;
5) La Società AC PAVIA Srl;
per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 17.10.2010 una gara nelle file della società US Pergocrema 1932 Srl senza averne titolo perché non tesserato per la stessa come descritto nella parte motiva; il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 31.10.2010 una gara nelle file della società U.S Pergocrema 1932 Srl senza averne titolo perché non ancora tesserato per la stessa come descritto nella parte motiva, bensì tesserato per un’altra società; il sig. Gianluca Minniti della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro in data 17.10.2010 e 31.10.2010 delle distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Mario Rexho e Martino Andrea Pascali non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; la società US Pergocrema 1932 Srl per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione delle gare Pergocrema–Spal del 17.10.2010 e Pergocrema–Modena del 31.10.2010 valevoli per il Campionato Nazionale Allievi Professionisti, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS; la società AC Pavia a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna la Società Pergocrema, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società US Pergocrema 1932 Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base punti 2 di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Nazionale Allievi Professionistici 2010/2011 ed ammenda € 1.200,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla penalizzazione di punti 1 da scontarsi nel Campionato Nazionale Allievi Professionistici 2010/2011 ed ammenda di € 800,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il procedimento è proseguito per i calciatori Mario Rexho e Martino Andrea Pascali, nonché per il dirigente Gianluca Minniti e per la Società AC Pavia Srl. Nel mentre i due calciatori ed il dirigente nulla hanno dedotto a difesa, la società Pavia ha chiesto il proprio proscioglimento per assoluta mancanza di responsabilità nel fatto di che trattasi. Precisa la resistente che, in quanto richiesta dai genitori del calciatore Pascali, in data 17 ottobre 2010 aveva comunicato alla Presidenza della FIGC nonché agli stessi genitori del ragazzo il benestare allo svincolo del calciatore, dopo di che non aveva avuto più notizie del medesimo, ignorando dove questi fosse andato a giocare ed escludendosi di conseguenza ogni responsabilità seppur di natura oggettiva ad essa ascritta. Alla udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale, illustrata la parte residuale del deferimento, ha chiesto comminarsi ai due calciatori la squalifica di anni due ciascuno, al dirigente Minniti la inibizione per anni due, alla società Pavia l’ammenda di € 400,00. La Commissione osserva quanto segue. Risulta dal documento proveniente dalla Anagrafe Federale, acquisito d’ufficio da questa Commissione, che il calciatore Mario Rexho, nato il 9 marzo 1995, che è quello impiegato nella gara del 17.10.2010 così come si legge nel referto di gara e negli allegati, è in effetti tesserato per la società Pergocrema a far data dal 25 settembre 2010, sicchè la partecipazione suddetta è stata perfettamente regolare. Pertanto la società Pergocrema ha utilizzato in posizione irregolare il solo calciatore Pascali nella gara del giorno 31.10.2010 in quanto tesserato solo a partire dal 18.11.2010. Così ristretto l’ambito del deferimento, vanno sanzionati il calciatore Pascali ed il dirigente Minniti firmatario di una sola distinta con le pene previste dagli artt. 18 e 19 CGS e non con quelle di cui all’art. 10 comma 6 CGS, che attengono a fattispecie diversa. Va invece prosciolta la società AC Pavia, in quanto alla data del 31 ottobre 2010 di disputa della gara Pergocrema – Modena, alla quale il Pascali partecipò pur se privo di tesseramento per la società Pergocrema, il calciatore risultava libero dal vincolo di tesseramento per la società AC Pavia a far data dal 13 ottobre precedente, per cui alcuna responsabilità può sussistere in capo alla stessa. Va altresì prosciolto seppur per altra ragione il calciatore Mario Rexho. P.Q.M. dispone l’applicazione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale Allievi Professionistici 2010/2011 ed dell’ammenda di € 800,00 (ottocento/00) alla Società US Pergocrema 1932 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Infligge al calciatore Martino Andrea Pascali la squalifica per 2 (due) giornate di gara ufficiale ed al dirigente Gianluca Minniti l’inibizione per mesi 2 (due). Proscioglie dall’addebito la Società AC Pavia Srl ed il calciatore Mario Rexho.
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