F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2011 (267) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC BOLZANO BOZEN 1996 AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Trentino A.A. – CU n. 29 del 17.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69 del 24.03.2011
(267) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC BOLZANO BOZEN 1996 AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Trentino A.A. - CU n. 29 del 17.12.2010).
A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Trentino A.A. ha applicato nei confronti della Società FC Bolzano Bozen 1996 l’ammenda di € 1.000,00. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la ricorrente chiede la revoca del provvedimento. In data odierna nessuno è comparso per la Società ricorrente, per la Procura federale è presente l’avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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